Sostanze indesiderabili nell’ alimentazione degli animali

Con la Direttiva 2005/8/CE adottata dalla Commissione europea il 27 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 27/44 del 29 gennaio 2005 – viene modificato l’ Allegato 1 della direttiva 2002/32/ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’ alimentazione degli animali.

La direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’ alimentazione degli animali, impone il divieto di utilizzare a tale scopo prodotti che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli minimi contemplati nell’ Allegato 1 della direttiva medesima. Poiché all’ atto dell’ adozione della direttiva, la Commissione ha dichiarato che si sarebbe proceduto ad un riesame delle disposizioni contemplate nell’ allegato 1 sulla base di una valutazione scientifica aggiornata, tenendo conto altresì del divieto di qualsivoglia diluizione dei prodotti destinata all’ alimentazione degli animali contaminati e non conformi, il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno introdurre alcune modifiche al passo con le nuove conoscenze in campo scientifico e tecnico, modificando l’ allegato stesso attraverso l’ adozione della Direttiva 2005/8/CE del 27 gennaio 2005 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 27/44 del 29 gennaio 2005 – prevedendo, fra l’ altro, oltre al chiarimento sul termine “ foraggio verde”, l’ aggiornamento del valore del tenore di mercurio totale presente nel carbonato di calcio, confermando che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico, soprattutto il mercurio di metile. Per quanto riguarda il tenore massimo di fluoro, non occorre più fissare il livello massimo all’ 1%, in quanto la digeribilità e la biodisponibilità di tale sostanza sono migliorate grazie ad un enzima, quale lo fitasi.

Fonte: Eur-Lex

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