Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 32/44 del 4.2.2006 è pubblicata la Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006 che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossine simili.
La direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 3 febbraio 2006 si richiama alla direttiva 2002/32/CE del 7 maggio 2002 che vieta la messa in circolazione e l uso di prodotti destinati ai mangimi che contengono livelli di sostanze indesiderabili superiori ai livelli massimi di cui all allegato I della direttiva stessa.
Il termine diossine di cui alla direttiva 20016/13/CE indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani ( PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà tossicologiche .12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e per questo sono spesso denominati PCB diossina-simili.Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un altro profilo tossicologico.
Ciò premesso e considerando che la concentrazione di diossina e PCB diossina-simili presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi, per garantire la tutela dei consumatori è importante e necessario ridurre l esposizione dell uomo alle diossine e al PCB diossina-simili derivante dal consumo alimentare. La Commissione quindi ha fissato livelli dazione con la raccomandazione 2002/201/CE del 4 marzo 2002 e trasferiti nellallegato II della direttiva 2002/32/CE.
Poiché la contaminazione dei prodotti alimentari è direttamente connessa con la contaminazione dei mangimi, occorre adottare un approccio integrato, al fine di ridurre l incidenza della diossina e dei PCB diossina-simili l intera catena alimentare, ovvero dai prodotti destinati ai mangimi per animali fino agli esseri umani passando per gli animali da produzione alimentare. Di conseguenza, poichè i livelli massimi applicabili dovranno essere riesaminati entro un periodo di tempo stabilito allo scopo di fissare i livelli più bassi entro il 31 dicembre 2008, è stata adottata la direttiva 2006/13/CE del 3febbraio 2006 con la quale gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati.
Il termine diossine di cui alla direttiva 20016/13/CE indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani ( PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà tossicologiche .12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine e per questo sono spesso denominati PCB diossina-simili.Gli altri PCB non presentano una tossicità affine a quella delle diossine, ma hanno un altro profilo tossicologico.
Ciò premesso e considerando che la concentrazione di diossina e PCB diossina-simili presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi, per garantire la tutela dei consumatori è importante e necessario ridurre l esposizione dell uomo alle diossine e al PCB diossina-simili derivante dal consumo alimentare. La Commissione quindi ha fissato livelli dazione con la raccomandazione 2002/201/CE del 4 marzo 2002 e trasferiti nellallegato II della direttiva 2002/32/CE.
Poiché la contaminazione dei prodotti alimentari è direttamente connessa con la contaminazione dei mangimi, occorre adottare un approccio integrato, al fine di ridurre l incidenza della diossina e dei PCB diossina-simili l intera catena alimentare, ovvero dai prodotti destinati ai mangimi per animali fino agli esseri umani passando per gli animali da produzione alimentare. Di conseguenza, poichè i livelli massimi applicabili dovranno essere riesaminati entro un periodo di tempo stabilito allo scopo di fissare i livelli più bassi entro il 31 dicembre 2008, è stata adottata la direttiva 2006/13/CE del 3febbraio 2006 con la quale gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE sono modificati.
Fonte: Eur-Lex
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