Modifiche allarticolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1997,n. 52
Larticolo 1 è sostituito dal seguente:
1.Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui allarticolo 1, comma 1, lettere a) e b), anche se contenute in preparati, allorché tali sostanze siano immesse sul mercato comunitario: la classificazione, limballaggio e letichettatura delle sostanze pericolose per luomo e per lambiente
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Modifiche allarticolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52
Larticolo 2 è sostituito dal seguente:
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;ù
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
c) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso, limportazione nel territorio doganale dellUnione europea;
d) EINICS (Inventario europeo delle sostanze commerciali esistenti) linventario europeo delle sostanze commerciali esistenti sul mercato alla data del 18 settembre 1981;
e) ELINCS (Elenco europeo delle nuove sostanze chimiche) lista europea delle sostanze emesse sul mercato comunitario dopo il 18 settembre 1981.
Larticolo 3 è sostituito dl seguente:
Art. 3 (Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze). 1 I test relativi alle sostanze da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono effettuati conformemente alle prescrizioni dellart. 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, lautorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce unAgenzia europea per le sostanze chimiche.
Seguono le modifiche allarticolo 5 (obblighi generali), allarticolo 20 8 sulle frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli delluso della sostanza, dette frasi R che devono essere formulate secondo le modalità dellallegato III; larticolo 22 (sugli imballaggi delle sostanze tossiche); larticolo 28 (aggiunta dei commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinques; larticolo 29; larticolo 36 (sanzioni); articolo 37 (adempimenti successivi).
Gli allegati V, VII parte A, VII parte B, VII parte C, VII parte D e VIII del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 sono abrogati. Allarticolo 13 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/121/CE riguardanti le Disposizioni finanziarie si legge che:
1 Dallattuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono allespletamento delle attività di competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente .
(LG-FF)