Sostanze pericolose e standard di qualità nell’ ambiente acquatico

Il Decreto 6 novembre 2003, n. 367 emanato dal Ministro dell’ ambiente di concerto con il Ministro della salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2004.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’ 8 gennaio 2004 il Decreto 6 novembre 2003, n. 367, emanato dal Ministro dell’ ambiente e la tutela del territorio di concerto con il Ministro della salute, relativo al ” Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell’ ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell’ articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152″. Il citato decreto legislativo 152/99 reca le disposizioni sulla tutela delle acque e recepisce le direttive 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’ inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo stesso prevedono, in particolare, il raggiungimento di un buono stato di qualità ambientale dei corpi idrici e che per tale obiettivo è necessario ottenere un buono stato di qualità chimico ed ecologico. L’ art. 3 dello stesso D.Lgs, richiamato nel presente decreto interministeriale, si riferisce alle prescrizioni tecniche necessarie all’ attuazione delle norme stabilite negli allegati allo stesso decreto legislativo che prevedono l’ adozione di regolamenti, ai sensi dell’ art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Poiché è previsto dalla legge citata che i regolamenti possono essere modificati per ” adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche”, il nuovo decreto interministeriale rientra in tali obiettivi.Pertanto come previsto dall’ art. 2 le regioni dovranno individuare le sostanze pericolose da controllare in funzione della loro potenziale presenza: a) nei cicli industriali; b) negli scarichi in fognatura e nei corpi idrici ricettori; c) nelle produzioni agricole; d) in ogni altro centro di attività che possa determinare situazioni di pericolo attraverso inquinamento di origine diffusa nell’ ambiente idrico. Da sottolineare che il Decreto ministeriale 6 novembre 2003, n. 367 nel regolamentare la materia tiene in considerazione le indicazioni della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che prevede la riduzione e la graduale eliminazione dell’ inquinamento provocato dallo scarico, emissioni e rilascio di sostanze prioritarie, oltre agli standard di qualità ambientale necessari per il raggiungimento nei corpi idrici superficiali di un buono stato chimico, tenendo conto che il criterio di tossicità, finalizzato alla tutela della salute umana, deve tenere conto non solo dei rischi derivanti dal consumo di acqua potabile ma anche di quelli derivanti dal trasferimento dei contaminanti attraverso i processi di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena alimentare e quindi fissando standard di qualità idonei a contenere i suddetti rischi.

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