Trasporto marittimo di merci pericolose

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004, il Decreto 23 dicembre 2003, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Come previsto dall’ art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ed anche in relazione all’ art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comandante generale del Corpo delle capitaneria di porto ha emanato il Decreto 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2004, recante ” Classificazione di merci pericolose ai fini del trasporto marittimo”. Il Decreto, infatti, procede alla classificazione di alcuni nuovi prodotti, elencati negli allegati al decreto stesso, in considerazione della esigenza di uniformità di disciplina del trasporto marittimo nazionale e internazionale, sia per motivi di sicurezza, che per motivi economico-commerciali. Le miscele elencate e classificate negli allegati 1,2,3 e 4 (quali Perossido organico di tipo F,liquido-acido perossiacetico in varie miscele con perossido di idrogeno, acido acetico, acido solforico, stabilizzante ed acqua) sono ammesse al trasporto marittimo in imballaggi, in contenitori intermedi ed in cisterna secondo le modalità e con le prescrizioni stabilite negli allegati stessi.

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