Sostanze pericolose: limiti all’uso degli IPA (Idrocarburi policiclici aromatici)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 120/30 del 20 maggio 2005 è pubblicato il Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di taluni idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici (ventisettesima modifica della direttiva del Consiglio 76/769/CEE).

Come si legge nella Introduzione al Parere del Comitato economico e sociale che è stato votato il 27 ottobre 2004 con 154 voti favorevoli, 3 voti contrari e 7 astensioni – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 120/30 del 20 maggio 2005, “gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono sostanze d’origine naturale che si formano ogni qualvolta dei composti contenenti carbonio vengono bruciati a temperature ridotte e in condizioni controllate. Ciò avviene in caso di incendi forestali ed eruzioni vulcaniche, e a seguito di attività umane quali il fumo, il riscaldamento domestico, la produzione di energia e la conduzione di veicoli che utilizzano combustibili fossili, la cottura di prodotti alimentari, la combustione di rifiuti nonché in una serie di processi industriali . Gli idrocarburi policiclici aromatici sono presenti in natura nel petrolio greggio e nel carbone e, dato che si formano facilmente e sono stabili, si accumulano nelle fasi iniziali dei processi di cracking e di distillazione”. Gli IPA appaiono sempre in gruppi non diversificati (sono state individuate 600 strutture diverse) e le loro caratteristiche individuali non sono facili da determinare. Tuttavia , poiché alcuni di essi si sono dimostrati cancerogeni per gli animali, è ragionevole supporre che possano esserlo anche per gli esseri umani, tanto che alcuni oli e altri preparati contenenti IPA debbono essere dotati di etichettatura di sicurezza per garantire che siano adoperati in modo dovuto e assicurare la sicurezza del lavoro. In risposta al quesito posto alla Commissione sull’impiego degli IPA negli olii diluenti e negli pneumatici, il Parere del Comitato è quello di controllare e prevenire i processi in grado di rilasciare IPA nell’ambiente. A sua volta la Commissione ha riconosciuto la necessità di risolvere una serie di problemi tecnici, ragion per cui la data di entrata in vigore della nuova direttiva è stata fissata al 1° gennaio 2009.In sostanza , il Comitato economico e sociale ha formulato un parere favorevole alla possibilità di inserire una serie di IPA nell’allegato 1 della direttiva 76/769/CEE relativa alle restrizioni all’uso e all’immissione sul mercato di talune sostanze pericolose. A tale scopo è stato individuato un IPA specifico come indicatore qualitativo e quantitativo per la presenza di altri IPA; la sostanza scelta è il benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) che nella direttiva 67/54/CEE è stato classificato nella categoria 2 come cancerogeno,mutageno e tossico per la riproduzione. In base al Parere proposto gli olii diluenti aventi un contenuto di benzo(a)pirene superiore a 1 mg/kg o un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati pari a oltre 10 mg/kg non possono essere immessi sul mercato né utilizzati per la produzione di pneumatici.

Fonte: Eur-Lex

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