Spetta alle Regioni impedire le emissioni inquinanti

Lo afferma la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2441 del 7 maggio 2002

Con 14 separati ricorsi al TAR Liguria la SPA Acciaierie di Cornegliano (già Cogea) ha impugnato diversi provvedimenti adottati dalla Regione Liguria tra il 1986 ed il 1990 ed aventi in generale ad oggetto determinazioni circa le emissioni atmosferiche dello stabilimento siderurgico gestito dalla Società in località Cornigliano. L’ appellante sosteneva che la situazione di grave pericolo – tale da richiedere dalle autorità regionali la sospensione dell’ attività produttiva nello stabilimento – sulla scorta della quale la Regione aveva adottato il provvedimento di quo- ” non era stata accertata mediante adeguata istruttoria ed era in realtà insussistente, dovendosi invece ritenere che l’Amministrazione sia stata mossa dall’intento di costringere la Società ad adottare misure di contenimento delle emissioni non previste dalla legge” . Le censure dell’ appellante, secondo il Consiglio di Stato ” non hanno il benchè minimo fondamento”. Infatti, il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 ( recante attuazione delle Direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell’ aria, relativi a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali) all’ art. 10 recita: ” In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l’ autorità regionale competente procede secondo la gravità delle infrazioni: a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; b) alla diffida e contestuale sospensione della attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente; c) alla revoca dell’ autorizzazione e alla chiusura dell’ impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate vio9lazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l’ ambiente, ai sensi dell’ art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Come sembra evidente dal tenore delle disposizioni ora trascritte, il manifestarsi della situazione di pericolo rilevante ai fini della temporanea sospensione dell’ attività inquinante non postula il concreto verificarsi di eventi dannosi quanto il profilarsi di una ragionevole possibilità di verificazione degli eventi stessi”.Nel prosieguo della Sentenza di legge che ” Effettivamente sussistevano presupposti idonei a legittimare , in fatto ed in diritto, l’ adozione del provvedimento regionale di diffida e contestuale sospensione dell’ attività produttiva”. In conclusione, la sentenza conferma che le Regioni hanno ampi poteri per impedire o limitare le emissioni di sostanze inquinanti prodotte dagli impianti industriali e sono anche autorizzate a imporre limiti più restrittivi, nonché a ordinare la sospensione di attività industriali ogni qualvolta si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l’ambiente.

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