Statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul lavoro.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 97/3 del 12 aprile 2011 è pubblicato il Regolamento (CE) n. 1338/20°08 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto riguarda le statistiche degli infortuni sul lavoro.

Regolamento(CE) n. 1338/20°08 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “infortu nio sul luogo di lavoro”, un evento fortuito nel corso del lavoro che conduce ad una lesione fisica o mentale. L’espressione “nel corso del lavoro” significa “mentre la persona è occupata in una attività professionale”, oppure “durante il tempo trascorso al lavoro”. Ciò include i casi di incidenti stradali nel corso del lavoro, esclude, invece, gli infortuni in itinere, ossia gli infortuni verificatisi sul tragitto da e verso il posto di lavoro.
b) “infortunio mortale”, un i infortunio che conduce al decesso della vittima entro il periodo di un anno a decorrere dalla data dell’infortunio:
c) “attività economica del datore di lavoro”, la principale attività “economica” dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima.
d) “età”:,l’età della vittima al momento dell’infortunio;
e) “tipo di lesione”:le conseguenze fisiche per la vittima;
f) “ubicazione geografica”: l’l’unità territoriale in cui si è verificato l’incidente;
g) “dimensione dell’impresa”: il numero di dipendenti (equivalenti a tempo pieno) dell’unità locale dell’impresa che occupa la vittima;
h) “nazionalità della vittima”: il paese di cittadinanza;
i) “giornate perdute”: il numero di giorni di calendario in cui la vittima è stata assente dal lavoro a causa di un infortunio sul lavoro;
j) “posto di lavoro”: la natura abituale od occasionale del luogo/posto occupato dalla vittima in cui è avvenuto l’infortunio;
k) “tipo di luogo”: il posto di lavoro, i locali o lo spazio in generale in cui è avvenuto l’infortunio;
l) “tipo di lavoro”: il principale tipo di lavoro o compito (attività generica) svolto dalla vittima nel momento in cui si è verificato l’infortunio;
m) “attività fisica specifica”: l’esatta attività fisica specifica della vittima al momento dell’infortunio;
n) “agente materiale dell’attività fisica specifica”: lo strumento, l’utensile o l’oggetto utilizzato dalla vittima al momento dell’infortunio;
o) “deviazione”: l’ultimo evento, deviante rispetto alla norma, che ha portato all’infortunio;
p) “agente materiale della deviazione”: lo strumento, l’utensile o l’oggetto colinvolto nell’evento anormale;
q) “contatto – modalità di lesione”: il modo in cui la vittima è stata ferita (trauma fisico o mentale) dall’agente materiale che ha provocato la lesione;
r) “agente materiale del contatto – modalità di lesione”: lo strumento, l’utensile o l’oggetto in cui la vittima è venuta in contatto o la modalità della lesione psicologica.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i microdati sulle persone che ono state vittime di un infortunio nel corso del lavoro durante il periodo di riferimento e i relativi metadati.

L’elenco delle variabili da trasmettere alla Commissione (Eurostat), il carattere obbligatorio o facoltativo della variabile e il primo anno per la trasmissione dei dati sono indicati nell’allegato I (Elenco delle variabili).

I dati relativi agli i infortuni sul lavoro per quanto riguarda i lavoratori autonomi, i coadiuvanti familiari e gli studenti sono forniti su base volontaria.
I dati relativi agli infortuni sul lavoro di cui all’allegato II (Elenco delle professioni protette dal segreto statistico), soggetti alle disposizioni nazionali in materia di segreto statistico, sono forniti su base volontaria.

(LG-FF)

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