I sotto-settori riguardanti energia e trasporti sono indicati nellAllegato A al presente decreto.
Le procedure riguardano infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che, pur trovandosi nel territorio di altri Stati membri dellUnione europea, lItalia ha interesse a far designare ICE.
Il presente decreto non modifica le competenze dei Ministeri degli affari esteri, dellinterno, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, né quelle del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, comunque, non modifica le disposizioni vigenti in ordine alle situazioni di emergenze che sono affrontate e gestite nelle sedi,enti e organizzazioni locali cui è attribuita tale competenza.
Restano salvi gli adempimenti relativi alla protezione di infrastrutture, già stabiliti da disposizioni in vigore, nonché gli impegni assunti dallo Stato italiano con accordi internazionali ratificati.
(LG-FF)