D.Lgs. 67/2011, lavori usuranti: pubblicato sulla G.U. 108/2011. In vigore dal 26 maggio 2011. Obblighi per lavori in orario notturno o “a catena”

La G.U. n. 108 del 11/05/2011 pubblica il D.Lgs. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti. Scattano nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.

La G.U. n. 108 del 11/05/2011 pubblica il D.Lgs. 67/2011 contenente le disposizioni per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori impiegati in attività usuranti.

Entra in vigore dal 26 maggio 2011.

Scattano nuovi obblighi di comunicazione per il datore di lavoro che impiega lavoratori in orario notturno o in lavorazioni “a catena”.

In particolare la nuova normativa riconosce il diritto ad accedere anticipatamente alla pensione ai lavoratori che hanno svolto (per almeno sette degli ultimi dieci anni e, a partire dal 2018, per almeno metà della vita lavorativa) alcune attività lavorative specifiche:
– lavori in galleria, lavori nelle cave (ad alte temperature)
– lavorazione del vetro, addetti alla catena di montaggio, conducenti di autobus e pullman turistici.

Sono ammessi al beneficio anche i lavoratori notturni, a condizione che abbiano svolto lavoro notturno per almeno 64 notti l’anno (che diventano 78 per chi matura i requisiti pensionistici tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009).

Inoltre:

– il datore di lavoro deve comunicare con cadenza annuale ed esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera b).

– il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall’articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime.
In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento.

E’ considerato, a questi fini:

– lavoratore a turni: qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;

– periodo notturno: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo fra mezzanotte e le cinque del mattino;

– lavoratori notturni:
i lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno, per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009;

Al di fuori di questi casi sono considerati tali i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

(Red)

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