DPCM, 730/2011: differiti i termini per le dichiarazioni

La G.U. n. 111 del 14-5-2011 pubblica il DPCM 12 maggio 2011 “Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche’ dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.

Differiti i termini per le dichiarazioni 730. La G.U. n. 111 del 14-5-2011 pubblica il DPCM 12 maggio 2011 che prevede lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.

Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

ATTENZIONE: lo slittamento proroga riguarda:
– le tutte le persone fisiche
– viceversa per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.

Il 730, che potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011.

Sintesi del DPCM 12 maggio 2011

La G.U. n. 111 del 14-5-2011 pubblica il DPCM 12 maggio 2011 “ Differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche’ dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 64, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011.

Decreta

Art. 1

Termini per l’effettuazione dei versamenti per l’anno 2011

1. Le persone fisiche tenute, entro il 16 giugno 2011, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attivita’ produttive, nonche’ al versamento in acconto dell’imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, effettuano i predetti versamenti:
a) entro il 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione;
b) dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di’ imposta regionale sulle attivita’ produttive entro il 16 giugno 2011, che esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all’art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a societa’, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente

Art. 2
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2011
omissis (vai al link)

Art. 3
Adempimenti fiscali e versamenti che hanno scadenza nel periodo 1° agosto – 20 agosto 2011
omissis (vai al link)

(Pa-Ro)

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