Il Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002
Sulla G.U.C.E. L 332/1 del 9 dicembre 2002 è pubblicato il ” Regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2002 relativo alle statistiche sui rifiuti”. Regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono richieste dalla Comunità per controllare l’ applicazione della politica stessa dei rifiuti con lo scopo principale di porre le basi per verificare se i principi relativi al massimo recupero e allo smaltimento sicuro vengano rispettati dagli Stati membri. E’ tuttavia necessario che vengano sviluppati strumenti statistici per valutare il rispetto del principio della prevenzione dei rifiuti e per collegare, a livello globale, nazionale e regionale, i dati relativi alla produzione di rifiuti con la descrizione dell’ impiego delle risorse e definire, altresì, i termini per la descrizione dei rifiuti e per la loro gestione, al fine di ottenere risultati comparabili nelle statistiche degli stessi. L’ obiettivo del Regolamento è quello di elaborare statistiche riguardanti i seguenti settori: a) produzione dei rifiuti conformemente all’ Allegato 1, ovvero i rifiuti prodotti dalle famiglie e i rifiuti derivanti da operazioni di recupero e/o smaltimento; b) recupero e smaltimento dei rifiuti conformemente all’ Allegato II, cioè le statistiche elaborate per tutti gli impianti di recupero e smaltimento che appartengono o rientrano nelle attività economiche secondo i raggruppamenti della NACE REV 1 o gli impianti le cui attività di trattamento dei rifiuti sono limitate al riciclaggio dei rifiuti nel sito in cui questi ultimi sono stati prodotti e non sono stati contemplati nel citato Allegato II; c) l’ importazione e l’ esportazione dei rifiuti per i quali non viene raccolto alcun dato nel quadro del Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’ interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, in conformità dell’ Allegato III, cioè in base alla nomenclatura statistica stabilita principalmente in base alle sostanze. Per la raccolta dei dati sui rifiuti derivanti da attività dalle attività economiche, la Commissione elaborerà un programma concernente studi pilota specifici, la cui esecuzione sarà affidata agli Stati membri. Questi studi pilota mirano a sviluppare una metodologia per ottenere dati regolari, sulla base dei principi delle statistiche comunitarie, quali fissati nell’ articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97. Le misure per l’ attuazione del regolamento includono, fra l’ altro, : a) l’ adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell’ elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati; b) l’ adeguamento delle specifiche elencate nei citati allegati I, II e III; c) le misure necessarie per produrre risultati che abbiano tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; d) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità; e) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorre dalla entrata in vigore del presente regolamento ( entro la fine del corrente mese di dicembre); f) la compilazione dell’ elenco in base al quale vengono concessi periodi transitori e deroghe agli Stati membri; g) l’ attuazione dei risultati degli studi pilota.
Fonte: Eur-Lex
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