Status di “indenne da malattia”: programmi di sorveglianza e di eradicazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 63/15 del 7.7.2009 è pubblicata la Decisione della Commissione 2009/177/CE del 31 ottobre 2008 che attua la direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda i programmi di sorveglianza e di eradicazione e lo status di “indenne da malattia” di Stati membri, zone e compartimenti.

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquicoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, stabilisce, fra l’altro, misure preventive minime intese ad accrescere il livello di sensibilizzazione e di preparazione delle autorità competenti, dei responsabili delle imprese di acquicoltura e di altri operatori del settore nei confronti delle malattie negli animali d’acquicoltura e misure minime di lotta da applicarsi in caso di presenza sospetta o confermata di un focolaio di talune malattie degli animali acquatici.

Essa abroga e sostituisce dal 1° agosto 2008 la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d’acquicoltura.

L’articolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/Ce stabilisce anche che se uno Stato membro non notoriamente infetto, ma non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nell’allegato IV, parte II, elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più malattie, esso deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.

Inoltre, lo stesso articolo 44 stabilisce che se tale programma di sorveglianza interessa singoli compartimenti o zone di superficie inferiori al 75% del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistono in un bacino idrografico non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, va applicata una procedura diversa, comprendente i modelli dei formulari da presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, come previsto all’articolo 50, paragrafo 2 del,la direttiva stessa.

(LG-FF)

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