Essa abroga e sostituisce dal 1° agosto 2008 la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dacquicoltura.
Larticolo 44, paragrafo 1, della direttiva 2006/88/Ce stabilisce anche che se uno Stato membro non notoriamente infetto, ma non dichiarato indenne da una o più delle malattie non esotiche elencate nellallegato IV, parte II, elabora un programma di sorveglianza per conseguire lo status di indenne da una o più malattie, esso deve sottoporre ad approvazione il programma secondo la procedura di regolamentazione.
Inoltre, lo stesso articolo 44 stabilisce che se tale programma di sorveglianza interessa singoli compartimenti o zone di superficie inferiori al 75% del territorio dello Stato membro e la zona o il compartimento in questione consistono in un bacino idrografico non condiviso con un altro Stato membro o paese terzo, va applicata una procedura diversa, comprendente i modelli dei formulari da presentare al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, come previsto allarticolo 50, paragrafo 2 del,la direttiva stessa.
(LG-FF)