Statuto dell’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207.

Come abbiamo già avuto occasione di segnalare in una nostra precedente Amblav News, nella riunione del 2 agosto 2002 del Consiglio dei Ministri è stata deliberata la soppressione dell’ ANPA ( Agenzia nazionale per la protezione ambientale) per dare vita ad una nuova Agenzia, denominata A.P.A.T. ( Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i Servizi tecnici ). Lo statuto della nuova Agenzia è stato pubblicato nel S.O. n. 188 della Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2002 che riporta il Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 relativo, appunto, al ” Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’ Agenzia per la protezione dell’ ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell’ articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300″. Le competenze della nuova Agenzia, sono definite all’ art. 2 il quale recita che:1-L’ Agenzia svolge i compiti e le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell’ ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo. In tale ambito, essa svolge in particolare: a) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti la protezione dell’ ambiente, come definite dall’ articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito com modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché le altre a carattere tecnico operativo o di controllo assegnate all’ Agenzia medesima con decreto del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio, nell’ ambito della normativa vigente; b) le funzioni tecnico-scientifiche concernenti il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e delle acque di cui agli articoli 1 e 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché ogni altro compito a supporto dello Stato per le funzioni di rilievo nazionale di cui all’ articolo 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché degli algtri organismi eventualmente costituiti per lo svolgimento di analoghe funzioni; 2. L’ agenzia svolge altresì le funzioni e le attribuzioni già di competenza dell’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ ambiente, del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi servizi tecnici, degli Uffici di biblioteca e documentazione dell’ Ufficio per il sistema informativo unico (SIU), ad eccezione di quello del Servizio dighe, del Servizio sismico e dei rimanenti uffici per il Sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento. L’ Agenzia opera ( art. 7) sulla basde di un programma triennale di attività, aggiornato annualmente, che determina obiettivi, priorità e risorse in attuazione delle direttive del Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio. L’ organizzazione dell’ Agenzia è articolata in dipartimenti ( 7), servizi (5), settori ed uffici.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto ( art. 19) è trasferito all’ Agenzia tutto il personale in servizio presso l’ Agenzia nazionale per la protezione dell’ ambiente, ivi incluso il personale degli uffici biblioteca e documentazione di cui all’ art. 12 della legge 8 luglio 2002, n. 137, nonché presso il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e dei relativi servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quello del servizio dighe, del Servizio sismico e dell’ ufficio per il sistema informativo unico (SIU) dello stesso Dipartimento. Ove non siano già pervenuti alla loro naturale scadenza, i contratti stipulati per il conferimento o lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso le strutture di cui al comma 1, cessano di avere efficacia alla data di entrata in vigore dello statuto.

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