Strategie di riduzione dei rischi per alcune sostanze prioritarie

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 199/41 del 7-6-2004 la Rettifica della Raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 199/41 del 7 giugno 2004 è pubblicata la Rettifica- ai fini di una corretta lettura interpretativa del provvedimento – della Raccomandazione 2004/394/CE della Commissione, del 29 aprile 2004 ( vedi Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 144/78 del 30 aprile 2004), relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie di riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d’ idrogeno, perossido d’ idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile, toluene, triclorobenzene. Nel quadro del Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio le sostanze sopra indicate sono state inserite tra le sostanze prioritarie per una valutazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione, del 25 maggio 1994,per il primo elenco( acetonitrile, acrilammide, acrilonitrile, acido acrilico, butadiene, fluoruro d’ idrogeno, acido metacrilico, metacrilato di metile)e ai sensi del Regolamento (CE) n. 2295/95 della Commissione, del 27 dicembre 1995, per il secondo elenco ( perossido d’ idrogeno, toluene, triclorobenze), designando per le relazioni sulle sostanze stesse alcuni Stati membri.Gli Stati membri relatori hanno concluso tutte le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l’ ambiente e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi in forza del Regolamento(CE) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’ uomo e per l’ ambiente delle sostanze esistenti. I risultati delle valutazione dei rischi sono contenuti nell’ allegato alla Raccomandazione. Tale Raccomandazione è rivolta a tutti i settori responsabili dell’ importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell’ uso, dello smaltimento o del recupero delle citate sostanze, tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi riportati nell’ allegato. E’ ritenuto opportuno applicare la strategia di riduzione dei rischi descritta nell’ allegato, dalla prima alla undicesima scheda nella quale vengono riportate: la formula di struttura, la denominazione Einecs, la denominazione IUPAC, il nome dello Stato membro relatore, la classificazione e la valutazione dei rischi per la salute umana ( lavoratori, consumatori,persone esposte indirettamente attraverso l’ ambiente), per l’ ambiente ( ecosistema acquatico, atmosfera, ecosistema terrestre, microrganismi degli impianti di depurazione) e, infine, la strategia di riduzione dei rischi.

Fonte: Eur-Lex

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