STRESS lavoro-correlato e scadenza 1.12.2010: articolo Avv. Rolando Dubini

L’Articolo di Rolando Dubini, avvocato in Milano, esamina alcuni problemi interpretativi e applicativi.
La Valutazione STRESS lavoro-correlato: va completata entro il 31 dicembre 2010.

Valutazione STRESS lavoro-correlato: va completata entro il 31 dicembre 2010.
Problemi interpretativi e applicativi.

Articolo di Rolando Dubini, avvocato in Milano

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(sintesi)

1. La lettera circolare recante le indicazioni sullo stress lavoro correlato della commissione permanente

1.1 Premessa
Con l’inattesa forma della “lettera circolare” del Ministero del lavoro 18.11.2010 sono infine state elaborate le tanto attese indicazioni operative univoche di base sulle modalità operative per effettuare la valutazione dello stress lavoro correlato.
La “lettera circolare” riproduce integralmente le “Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)”.

1.2 Fattori oggettivi e fattori soggettivi
Va però notato che le indicazioni della commissione non possono essere in contrasto con l’Accordo Europeo del 2004 sullo stress recepito dall’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che individua la necessità inderogabile di analizzare, tra gli altri, anche i fattori soggettivi: “analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.)”.

In tal senso le indicazioni della commissione appaiono parziali e devono essere integrate da chi effettua la valutazione con la rilevazione dei fattori soggettivi anche nella fase di valutazione preliminare.
Difatti secondo la commissione consultiva “la valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, ma questa affermazione, nella sua parzialità limitativa è parzialmente sbagliata, perchè contraddice l’accordo europeo del 2004, limitandone la portata applicativa, cosa che non può farsi perchè il primo riferimento per il valutatore è l’accordo europeo del 2004, mentre le indicazioni della commissione consultiva sono indicazioni di secondo livello, perciò l’affermazione contenuta nelle indicazioni della commissione va completata con l’indagine preliminare anche dei fattori soggettivi indicati nell’accordo del 2004..

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