Sulla Gazzetta Ufficiale dell UE L 119/13 dell11 maggio 2005 è pubblicata la Decisione della Commissione del 13 maggio 2005 che stabilisce le modalità per sorvegliare il rispetto degli obblighi incombenti agli Stati membri e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La citata direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2002, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), al fine di garantire la comparabilità dei dati trasmessi dagli Stati membri, allart. 7 stabilisce che occorre armonizzare, a livello di presentazione dei dati stessi, delle modalità che garantiscano un corretto equilibrio tra il rischio di in accuratezza e lonere amministrativo che comporta lacquisizione di informazioni precise. Gli Stati membri devono, dunque, poter utilizzare stime per determinare le quantità di materiali e di componenti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate al recupero, al reimpiego o al riciclaggio.
Conseguentemente, con ladozione della Decisione della Commissione del 13 maggio 2005, gli Stati membri dovranno fornire le informazioni di cui allart. 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE utilizzando i formati definiti nella Tabella 1 di cui allallegato della presente Decisione, dimostrando di aver raggiunto le percentuali di recupero, reimpiego e riciclaggio di cui allart.7, paragrafo 2, della direttiva citata, compilando la tabella 2 di cui allallegato della presente decisione. Per la compilazione di detta tabella gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Conseguentemente, con ladozione della Decisione della Commissione del 13 maggio 2005, gli Stati membri dovranno fornire le informazioni di cui allart. 12, paragrafo 1, della direttiva 2002/96/CE utilizzando i formati definiti nella Tabella 1 di cui allallegato della presente Decisione, dimostrando di aver raggiunto le percentuali di recupero, reimpiego e riciclaggio di cui allart.7, paragrafo 2, della direttiva citata, compilando la tabella 2 di cui allallegato della presente decisione. Per la compilazione di detta tabella gli Stati membri possono utilizzare una stima della percentuale media dei materiali che sono stati riutilizzati, riciclati e recuperati, quali i metalli, il vetro, la plastica e i componenti provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Fonte: Eur-Lex
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