Il documento COM(2003)127 definitivo del 20 marzo 2003 della Commissione sulla Proposta modificata del Parlamento europeo e del Consiglio
Il 20 marzo 2003, la Commissione europea ha presentato, con il documento COM (2003) 127 definitivo, la versione codificata della Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da un’ esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro ( sesta direttiva particolare ai sensi dell’ art. 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/del Consiglio).Secondo il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici interistituzionali della Comunità, la codificazione ufficiale del testo di tale direttiva da parte della Commissione significa che la proposta di direttiva sopra indicata si limita ad una pura e semplice codificazione che non comporta modificazioni sostanziali, ovvero a ritocchi di natura puramente redazionale o formale. Di particolarmente significativo, risulta che dopo agenti ” cancerogeni” è inserita la parola ” mutageno”, cioè la sostanza che risponde ai criteri di classificazione 1 o 2 degli agenti mutageni, come stabilito nell’ allegato VI della direttiva 67/548/CEE. I mutageni delle cellule germinative sono sostanze che possono indurre un cambiamento permanente nella quantità o nella struttura del materiale genetico di una cellula con conseguente mutamento delle caratteristiche fenotipiche della suddetta cellula, che può essere trasferito alle cellule figlie discendenti. A causa del loro meccanismo d’ azione, i mutageni delle cellule germinative possono produrre effetti cancerogeni. Nonostante le attuali conoscenze scientifiche non consentano di fissare un livello al di sotto del quale si possano escludere rischi per la salute, la proposta di direttiva parte dal presupposto che una limitazione dell’ esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni ridurrà nondimeno questi rischi. Per contribuire alla riduzione di questi rischi, occorre comunque stabilire valori limite, ed altre disposizioni direttamente connesse, per tutti gli agenti cancerogeni o mutageni per i quali l’ informazione disponibile, compresi i dati scientifici e tecnici, lo renda possibile. I valori limite di esposizione professionale devono essere considerati una componente importante del regime generale di protezione del lavoratore e devono essere rivisti qualora risultino superati alla luce dei dati scientifici più recenti. Insomma, alla tutela della salute dei lavoratori deve essere applicato il principio di precauzione.
Fonte: Eur-Lex
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