Sulle emissioni pericolose: legittime le ordinanze del Sindaco

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una Sentenza depositata il 15 aprile 2004.

Con Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V – n. 2144, depositata il 15 aprile 2004, è stato ribadito che il Sindaco può emanare un’ ordinanza contingibile ed urgente che, al fine di eliminarne le esalazioni pericolose, disponga modifiche strutturali ed impiantistiche ad un impianto, e che preveda il fermo dell’ attività produttiva fino alla messa a regime delle modifiche in questione. La decisione si riferisce ad un ricorso di un’ azienda agricola contro il Comune di Saludecio, nella persona del Sindaco pro tempore, per l’ annullamento di una sentenza del 3 dicembre 2001 pronunciata dal Tribunale amministrativo regionale dell’ Emilia Romagna Il Sindaco, su proposta dell’ Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente, aveva disposto il fermo dell’ attività produttiva dell’ azienda agricola fino alla messa a regime delle modifiche strutturali ed impiantistiche indicate nell’ ordinanza. Secondo l’ azienda il Sindaco avrebbe dovuto, in base all’ art. 217 del RD 27 luglio 1934, n. 1265 e dei principi in materia di ordinanze contingibili e urgenti, anziché ordinare il fermo delle attività dell’ azienda, indicare le misure da adottare assegnando alla società un congruo termine per adeguarvisi. L’ appello è stato ritenuto infondato dal Consiglio di Stato, confermando che il potere di emettere ordinananze contingibili ed urgenti ( e previsto, con riferimento alle emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, caso di specie dall’ art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267/2000) ” non può essere precluso dall’ esistenza di un’ apposita disciplina” ( nel caso, l’ art. 217 del RD 1265/1934, che disciplina le esalazioni di ” vapori, gas ed altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche” che possono costituire un pericolo o un danno per la salute pubblica) ” che regoli in via ordinaria, determinate situazioni, quando la necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico dalla legge indicato sia tanto urgente da consentire il tempestivo utilizzo dei rimedi ordinari offerti dall’ ordinamento”. Nel caso in esame, siffatta necessità emerge dai risultati dell’ approfondito accertamento di cui alla nota del 3 marzo 2001, svolto sulle esalazioni dello stabilimento di cui si tratta dall’ Agenzia Regionale Prevenzione ed Ambiente pu dopo l’ attivazione da parte della società ricorrente delle misure di prevenzione già con precedenti provvedimenti imposte dal Comune appellato e dal competente organo provinciale.

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