Con sentenza del 05 maggio 2014 n. 573, Il T.A.R. Veneto, sez. III, ha sostenuto che nell’espressione “inquinamento atmosferico” vanno ricomprese anche le c.d. emissioni odorigene.
Il T.A.R. Veneto, sez. III, con sent. n. 573/2014, ha sostenuto che nell’espressione “inquinamento atmosferico” vanno ricomprese anche le c.d. emissioni odorigene, ovvero quelle emissioni che, pur non superando la soglia di normale tollerabilità, per la forte incidenza negativa del cattivo odore dalle stesse sprigionato, possono causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l’ambiente.
Nello specifico, una Società produttrice di membrane e miscele bituminose impermeabilizzanti ed isolanti per l’edilizia aveva presentato domanda di autorizzazione alla Provincia di Venezia per l’installazione di una nuova linea di produzione di membrane da aggiungere alle due esistenti.
La Provincia autorizzava la realizzazione della terza linea di produzione, prescrivendo però il funzionamento alternativo delle linee in modo che al massimo ne fossero in esercizio contemporaneo solo due e subordinando l’utilizzo di tutte e tre le linee alla presentazione di un progetto per il trattamento degli effluenti gassosi.
Avverso tale provvedimento la società presentava ricorso al Tar.
Il Tar Veneto ha sul punto sostenuto che “ la limitazione imposta alla capacità produttiva non si fonda, come afferma la parte ricorrente, sul superamento dei limiti quantitativi delle emissioni, ma sulla presenza di gravi problematiche di carattere olfattivo.
Rispetto a queste va osservato che è vero che per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia ciò non significa che in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
Infatti l’art. 268, comma 1, alla lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente” e alla lett. b), definisce come emissione in atmosfera “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”.
Per tali motivi, il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.
Nello specifico, una Società produttrice di membrane e miscele bituminose impermeabilizzanti ed isolanti per l’edilizia aveva presentato domanda di autorizzazione alla Provincia di Venezia per l’installazione di una nuova linea di produzione di membrane da aggiungere alle due esistenti.
La Provincia autorizzava la realizzazione della terza linea di produzione, prescrivendo però il funzionamento alternativo delle linee in modo che al massimo ne fossero in esercizio contemporaneo solo due e subordinando l’utilizzo di tutte e tre le linee alla presentazione di un progetto per il trattamento degli effluenti gassosi.
Avverso tale provvedimento la società presentava ricorso al Tar.
Il Tar Veneto ha sul punto sostenuto che “ la limitazione imposta alla capacità produttiva non si fonda, come afferma la parte ricorrente, sul superamento dei limiti quantitativi delle emissioni, ma sulla presenza di gravi problematiche di carattere olfattivo.
Rispetto a queste va osservato che è vero che per le emissioni odorigene in base alla normativa nazionale vigente non è prevista la fissazione di limiti di emissione né di metodi o di parametri idonei a misurarne la portata, tuttavia ciò non significa che in sede di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera non possano essere oggetto di considerazione i profili attinenti alle molestie olfattive al fine di prevenire e contenere i pregiudizi dalle stesse causati.
Infatti l’art. 268, comma 1, alla lett. a), del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 fa proprio un concetto ampio di inquinamento atmosferico che è definito come “ogni modificazione dell’aria atmosferica, dovuta all’introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell’ambiente” e alla lett. b), definisce come emissione in atmosfera “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell’atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all’articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell’ambiente”.
Per tali motivi, il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.
Fonte: giustizia-amministrativa.it
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