Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto

Il Decreto 4 aprile 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto le Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.

Con Decreto 4 aprile 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28/04/2014, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto le Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto.
Esse hanno lo scopo di regolamentare gli attraversamenti e i parallelismi di condotte (convoglianti liquidi o gas o sostanze solide minute, pulverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) e di canali con: ferrovie, tranvie extraurbane, filovie extraurbane, funicolari, funivie e impianti similari.
Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione, nonche’ al rinnovo e allagestione di quelli esistenti, mentre non si applicano agli attraversamenti e ai parallelismi di condotte e canali con tranvie urbane.
Per quanto non disposto dalle Norme Tecniche valgono le norme UNI e CEI vigenti all’atto della progettazione, ove applicabili.

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