Tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET)

Sul MEMO/07/159 adottato dalla Commissione europea il 2 maggio 2007 vengono indicati i vantaggi delle tecnologie di rafforzamento della tutela vita privata PET) e definisce gli obiettivi in questo settore, obiettivi che saranno conseguiti mediante diverse azioni specifiche di promozione dello sviluppo delle PET e del loro uso da parte dei responsabili del trattamento dei dati e dei consumatori.

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea riconosce, all’articolo 8, il diritto alla protezione dei dati personali. Questo diritto fondamentale è regolamentato dal quadro giuridico europeo in materia di protezione dei dati personali, che consiste essenzialmente nella direttiva sulla protezione dei dati e nella direttiva ePrivacy. Tali normative disciplinano l’attività delle autorità di controllo, riconoscono i diritti degli interessati, prevedono sanzioni e rimedio adeguati in caso di violazione e istituiscono meccanismi di esecuzione che ne garantiscano l’efficacia .
Questo sistema formale può tuttavia incontrare ostacoli pratici considerevoli derivanti da difficoltà inerenti alla tecnologia utilizzata, che comporta il trattamento di dati da parte di attori diversi in paesi diversi, con i problemi intrinseci all’esecuzione di sentenze giudiziali o amministrative nazionali o in un’altra giurisdizione, in particolare in paesi terzi.
Quantunque a rigor di termini la responsabilità per il rispetto delle norme sulla protezione dei dati incomba ai responsabili del trattamento dei dati, anche coloro che provvedono alla concezione delle specifiche tecniche e all’effettiva produzione o esecuzione delle applicazioni o dei sistemi operativi sono in qualche misura responsabili, da un punto di vista etico e sociale, degli aspetti relativi alla protezione dei dati.
Un ulteriore passo verso il conseguimento degli obiettivi del quadro giuridico, la cui finalità è ridurre al minimo il trattamento di dati personali e utilizzare dati anonimi o pseudonimi ogni qualvolta sia possibile, potrebbe trovare sostegno in cosiddette tecnologie di rafforzamento della tutela della vita privata (PET), le quali non solo contribuirebbero a garantire che le infrazioni alle norme sulla protezione dei dati e le violazioni dei diritti individuali siano vietate e passibili di sanzioni, ma ne renderebbero anche tecnicamente più difficile.
La presente comunicazione della Commissione, che fa seguito alla prima relazione sull’applicazione della direttiva sulla tutela dei dati personali, riporta anche una descrizione su cosa sono le tecnologie PET (Vedi link).

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