La Regione Lombardia, con una nota del 30 maggio 2008, ha fornito le prime indicazioni sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 riguardanti la vigilanza e il Servizio di Prevenzione e Protezione in particolare nelle strutture di ricovero e cura
La nota prende in considerazione alcuni aspetti contenuti nel D.Lgs. 81/2008 ritenuti critici non solo in base ai quesiti raccolti dalla Regione in merito, ma anche in relazione alla portata dellimpatto sul sistema istituzionale ed aziendale. La Regione si riserva inoltre di fornire ulteriori indicazioni sul Testo Unico con nuove comunicazioni.
In materia di vigilanza, la nota premette che “il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro riprende ed aggiorna alcuni aspetti in tema di vigilanza ed informazione, consulenza ed assistenza, già contenuti nellart. 23 e 24 del DLgs 626/94”. Segnatamente, si richiamano gli articoli 10, comma 1 (Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 13 comma 5 (Vigilanza) e 39 comma 3 (Svolgimento dell attività di medico competente).
Secondo la nota, “sono da considerare attività di consulenza tutte le prestazioni la cui natura attiene alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi, remunerate e non, svolte dallASL e da singoli operatori, a seguito di richiesta di soggetti fruitori che operano ovunque sul territorio nazionale. A partire dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del DLgs 81/08, le prestazioni di consulenza sono vietate. In particolare, è vietato su tutto il territorio nazionale, che il personale dellASL assegnato ai Servizi PSAL svolga le attività di Medico Competente. Le Direzioni, a fronte delleventuale richiesta di trasferimento di personale dal Servizio PSAL ad altri Servizi, e dunque, di un possibile svuotamento dei servizi preposti alla vigilanza a favore di servizi ai quali tali compiti non sono assegnati, terranno conto dellesigenza di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro assegnati con d.g.r. VIII/5743 del 31 ottobre 2007, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per lesercizio 2008.
Sono escluse dal divieto, essendo da considerare di assistenza, le prestazioni di formazione o docenza, richieste da Enti pubblici, Organizzazioni rappresentative delle parti sociali e Enti di formazione, rese nellambito di obblighi formativi previsti da specifiche normative e dirette a figure previste dalla normativa dispirazione regionale, nazionale ed europea. Sono escluse, altresì, dal divieto le materie per le quali le norme assegnano alle ASL compiti specifici quali ad esempio quelli di verifica, anche remunerate da parte dellutenza sulla base di tariffe prestabilite.”
In materia di Servizio di Prevenzione e Protezione, poi, “si richiama lattenzione sullart. 31 comma 6 del DLgs 81/08 Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Rispetto al precedente art. 8 comma 5 del DLgs 626/94 è stata inserita la soglia dei 50 lavoratori, a partire dalla quale il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed i soggetti componenti devono obbligatoriamente essere interni: aspetto confermato dal successivo art. 31 comma 7. […] Le disposizioni di cui sopra non sono coerenti con quanto indicato da Regione Lombardia con precedente nota del 31.10.2007 prot. GI.0018037, ove veniva ritenuto più importante assicurare leffettiva e sostanziale adeguatezza del Servizio di Prevenzione e Protezione e la sua integrazione complessiva nellorganizzazione aziendale, che non garantire una definita tipologia di rapporto funzionale tra il soggetto gestore e quello designato al ruolo di cui trattasi. […] In attesa, pertanto, che la questione sia affrontata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del DLgs 81/08 sono al momento vincolanti.”
In materia di vigilanza, la nota premette che “il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro riprende ed aggiorna alcuni aspetti in tema di vigilanza ed informazione, consulenza ed assistenza, già contenuti nellart. 23 e 24 del DLgs 626/94”. Segnatamente, si richiamano gli articoli 10, comma 1 (Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), 13 comma 5 (Vigilanza) e 39 comma 3 (Svolgimento dell attività di medico competente).
Secondo la nota, “sono da considerare attività di consulenza tutte le prestazioni la cui natura attiene alle attività svolte dai Dipartimenti e/o Servizi, remunerate e non, svolte dallASL e da singoli operatori, a seguito di richiesta di soggetti fruitori che operano ovunque sul territorio nazionale. A partire dal 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del DLgs 81/08, le prestazioni di consulenza sono vietate. In particolare, è vietato su tutto il territorio nazionale, che il personale dellASL assegnato ai Servizi PSAL svolga le attività di Medico Competente. Le Direzioni, a fronte delleventuale richiesta di trasferimento di personale dal Servizio PSAL ad altri Servizi, e dunque, di un possibile svuotamento dei servizi preposti alla vigilanza a favore di servizi ai quali tali compiti non sono assegnati, terranno conto dellesigenza di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro assegnati con d.g.r. VIII/5743 del 31 ottobre 2007, Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per lesercizio 2008.
Sono escluse dal divieto, essendo da considerare di assistenza, le prestazioni di formazione o docenza, richieste da Enti pubblici, Organizzazioni rappresentative delle parti sociali e Enti di formazione, rese nellambito di obblighi formativi previsti da specifiche normative e dirette a figure previste dalla normativa dispirazione regionale, nazionale ed europea. Sono escluse, altresì, dal divieto le materie per le quali le norme assegnano alle ASL compiti specifici quali ad esempio quelli di verifica, anche remunerate da parte dellutenza sulla base di tariffe prestabilite.”
In materia di Servizio di Prevenzione e Protezione, poi, “si richiama lattenzione sullart. 31 comma 6 del DLgs 81/08 Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Rispetto al precedente art. 8 comma 5 del DLgs 626/94 è stata inserita la soglia dei 50 lavoratori, a partire dalla quale il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ed i soggetti componenti devono obbligatoriamente essere interni: aspetto confermato dal successivo art. 31 comma 7. […] Le disposizioni di cui sopra non sono coerenti con quanto indicato da Regione Lombardia con precedente nota del 31.10.2007 prot. GI.0018037, ove veniva ritenuto più importante assicurare leffettiva e sostanziale adeguatezza del Servizio di Prevenzione e Protezione e la sua integrazione complessiva nellorganizzazione aziendale, che non garantire una definita tipologia di rapporto funzionale tra il soggetto gestore e quello designato al ruolo di cui trattasi. […] In attesa, pertanto, che la questione sia affrontata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni del DLgs 81/08 sono al momento vincolanti.”
AG
Fonte: Regione Lombardia
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