Il Consiglio dei Ministri di stamattina martedì 01 aprile 2008, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.
Sarà un Decreto legislativo e NON un “Testo Unico”, evitando così ulteriori passaggi al Consiglio di Stato.
Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore in tempi brevissimi, dopo la firma del Presidente Napolitano e la pubblicazione sulla G.U., anche se è molto probabile che per taluni nuovi adempimenti venga stabilito un ovvio tempo di adeguamento di qualche mese.
————————————-
Aggiornamento al 12 marzo 2007.
————————————-
La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il provvedimento, dopo avere concordato e ottenuto importanti modifiche ai testi approvati dal Governo il 6 marzo 2008.
Tra le modifiche:
– migliore specifica diritti/doveri
– modifica al “rischio chimico” (da “moderato” a “irrilevante per la salute” e “basso” per la sicurezza”
-meglio specificate disposizioni: cantieri, rischi fisici, VDT, …
– reintrotte alcune sanzioni e miglioramento dell’interpello
– allegati
Nel link i tesi degli schemi del Governo:
– tutti i 13 Titoli
– tutti i 51 Allegati
– tuuti i pareri delle Regioni
————————————-
Aggiornamento al 6 marzo 2007.
————————————-
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo schema di decreto.
Tra le principali novità del testo, che pubblichiamo nella nota a fianco, si segnalano:
– ampliamento del campo di applicazione, che ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94 e le altre norme oggi extra 626/94 (es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
– rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di “situ” (es. Porti)
– coordinamento delle attività di vigilanza
– finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
– ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, …)
– le Sanzioni sono inserite al termine di ogni singolo Titolo e non alla fine del decreto.
Tra gli aspetti più critici:
– mantenimento del “rischio moderato” per gli agenti chimici, anzichè il “rischio bassissimo”
– eliminazione dell’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP all’Organo di vigilanza
– eliminazione dell’indelegablità della nomina del Medico competente prevista nella precedente versione.
Titolo I: Disposizioni generali + Sanzioni Titolo I: da art. 1 a 61
Titolo II: Luoghi di lavoro + Sanzioni Titolo II – da art. 62 a 68
Titolo III: Attrezzature e DPI + Sanzioni Titolo III – da art. 69 a 87
Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni Titolo IV – da art. 88 a 160
Titolo V: Segnaletica + Sanzioni Titolo V – da art. 161 a 166
Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni Titolo VI – da art. 167 a 171
Titolo VII: Videoterminali + Sanzioni Titolo VII – da art. 172 a 179
Titolo VIII: Agenti fisici + Sanzioni Titolo VII – da art. 180 a 220 (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)
Titolo IX: sostanze pericolose + Sanzioni Titolo IX – da art. 180 a 265 (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)
Titolo X: Agenti Biologici + Sanzioni Titolo X – da art. 266 a 286
Titolo XI: Atmosfere esplosive + Sanzioni Titolo XI – da art. 287 a 297
Titoli XII e XIII: Disposizioni transitorie e finali – da art. 298 a 305 – Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrobazioni norme precedenti
Numerose novità sulle SANZIONI che ANTICIPAMO nella NOTA allegata nel link sotto-riportato (tra l’altro le sanzioni sono inserite al termine di ogni singolo Titolo e non tutte alla fine del decreto).
————–
(RP)