Rifiuto del lavoratore di svolgere mansioni estranee alla qualifica: sentenza Cassazione

La Cassazione Lavoro, con la sentenza n. 25313 del 5 dicembre 2007, si è pronunciata sul tema dell’adibizione del lavoratore a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita

La Suprema Corte ha statuito che l’eventuale adibizione a mansioni non rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la riconduzione della prestazione nell’ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario – che, peraltro, può essergli urgentemente accordato in via cautelare – di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli, in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l’esecuzione del lavoro impartito dall’imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ., da applicarsi alla stregua del principio sancito dall’art. 41 Cost., e può legittimamente invocare l’art. 1460 cod.civ., rendendosi inadempiente, solo in caso di totale inadempimento dell’altra parte. Conseguentemente, costituisce grave insubordinazione, suscettibile del provvedimento disciplinare del licenziamento per giusta causa, il comportamento del lavoratore che si rifiuti di eseguire la prestazione, ritenendola estranea alla qualifica di appartenenza.

AG

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