Testo Unico Sicurezza Lavoro: è approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri martedì 01 aprile

Il Consiglio dei Ministri di stamattina martedì 01 aprile 2008, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro (il cosiddetto “Testo Unico”). Dovrebbe entrare in vigore in tempi brevissimi, dopo la firma del Presidente Napolitano e la pubblicazione sulla G.U., anche se è molto probabile che per taluni nuovi adempimenti venga stabilito un ovvio tempo di adeguamento di qualche mese

Aggiornamento al 01 Aprile 2008.

Il Consiglio dei Ministri di stamattina martedì 01 aprile 2008, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Sarà un Decreto legislativo e NON un “Testo Unico”, evitando così ulteriori passaggi al Consiglio di Stato.

Il provvedimento dovrebbe entrare in vigore in tempi brevissimi, dopo la firma del Presidente Napolitano e la pubblicazione sulla G.U., anche se è molto probabile che per taluni nuovi adempimenti venga stabilito un ovvio tempo di adeguamento di qualche mese.

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Aggiornamento al 12 marzo 2007.
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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il provvedimento, dopo avere concordato e ottenuto importanti modifiche ai testi approvati dal Governo il 6 marzo 2008.

Tra le modifiche:

– migliore specifica diritti/doveri

– modifica al “rischio chimico” (da “moderato” a “irrilevante per la salute” e “basso” per la sicurezza”

-meglio specificate disposizioni: cantieri, rischi fisici, VDT, …

– reintrotte alcune sanzioni e miglioramento dell’interpello

– allegati

Nel link i tesi degli schemi del Governo:
– tutti i 13 Titoli
– tutti i 51 Allegati
– tuuti i pareri delle Regioni

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Aggiornamento al 6 marzo 2007.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un primo schema di decreto.

Tra le principali novità del testo, che pubblichiamo nella nota a fianco, si segnalano:
– ampliamento del campo di applicazione, che ricomprende tutte le normative già contenute nel 626/94 e le altre norme oggi extra 626/94
(es. cantieri, vibrazioni, segnaletica, ecc.);
– rafforzamento delle prerogative di RLS, RLST e RLS di “situ” (es. Porti)
– coordinamento delle attività di vigilanza
– finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche
– ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL, …)
– le Sanzioni sono inserite al termine di ogni singolo Titolo
e non alla fine del decreto.

Tra gli aspetti più critici:
– mantenimento del “rischio moderato” per gli agenti chimici, anzichè il “rischio bassissimo”
– eliminazione dell’obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP all’Organo di vigilanza
– eliminazione dell’indelegablità della nomina del Medico competente prevista nella precedente versione.

Titolo I: Disposizioni generali + Sanzioni Titolo I: da art. 1 a 61

Titolo II: Luoghi di lavoro + Sanzioni Titolo II – da art. 62 a 68

Titolo III: Attrezzature e DPI + Sanzioni Titolo III – da art. 69 a 87

Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili + Sanzioni Titolo IV – da art. 88 a 160

Titolo V: Segnaletica + Sanzioni Titolo V – da art. 161 a 166

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi + Sanzioni Titolo VI – da art. 167 a 171

Titolo VII: Videoterminali + Sanzioni Titolo VII – da art. 172 a 179

Titolo VIII: Agenti fisici + Sanzioni Titolo VII – da art. 180 a 220 (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche)

Titolo IX: sostanze pericolose + Sanzioni Titolo IX – da art. 180 a 265 (Agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto)

Titolo X: Agenti Biologici + Sanzioni Titolo X – da art. 266 a 286

Titolo XI: Atmosfere esplosive + Sanzioni Titolo XI – da art. 287 a 297

Titoli XII e XIII: Disposizioni transitorie e finali – da art. 298 a 305 – Modifiche al D.Lgs. 231/2001, art. 25-septies e abrobazioni norme precedenti

Numerose novità sulle SANZIONI che ANTICIPAMO nella NOTA allegata nel link sotto-riportato (tra l’altro le sanzioni sono inserite al termine di ogni singolo Titolo e non tutte alla fine del decreto).

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(RP)

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