Thyssen, note del Prof. Marra, Regolazione rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro. Note a margine del caso Thyssen del Prof. Gabriele Marra, Università di Urbino “Carlo Bo”.

Regolazione del rischio, dolo eventuale e sicurezza del lavoro.

Note a margine del caso Thyssen del Prof. Gabriele Marra, Università di Urbino “Carlo Bo”.

Pubblicato l’articolo completo del Prof. Gabriele Marra, sul sito Olympus dell’Università Urbino.

INDICE:

1- Premessa;
– 1.1 – Temi.

2 – Dolo eventuale: definizione ed accertamento;
– 2.1 – Dalla teoria alla prassi dell’accertamento del dolo eventuale;
– 2.1.1 – Nuovi protocolli di indagine ed accresciute competenze investigative;
– 2.1.2 – Prevenzione mediante organizzazione e responsabilità penale;
– 2.1.3 – Previsione dell’evento, incertezza e pluralità dei centri di competenze prevenzionistiche;
– 2.1.3.1 – Riflessi sulle responsabilità individuali: esiti inattesi o quadratura del cerchio?;
– 2.2 – Certezza d’azione e prevenzione.

3 – Interpretazioni dell’“accettazione del rischio”: strumentalità, simbolismo, critiche e cautele;
– 3.1 – Contenuti psicologici e criteri normativi;
– 3.2 – Normatività ed imputazione dolosa;
– 3.2.1 – Doveri di cooperazione nella gestione del rischio e dolo eventuale.

4 – Prevenzione e conseguenze.

5 – Conclusioni.

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1 – Premessa

Quelle che seguono sono note perimetrali sulla sentenza con la quale la seconda Corte d’Assise di Torino ha condannato il vertice della ThyssenKrupp acciai speciali Terni s.p.a per il delitto di omicidio volontario plurimo in relazione ai gravissimi fatti accaduti il 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della stessa1. Fatto consistito, secondo quanto si apprende da alcuni frammenti di cronaca, nell’aver causato il decesso di sette operai posticipando alcuni interventi necessari a meglio contenere il rischio di incendio, nonostante la previsione del possibile verificarsi di tale evento. Decisione motivata in considerazione della già deliberata chiusura dello stabilimento e, quindi, dalla volontà di subordinare le istanze di tutela dell’incolumità dei lavoratori alle ragioni
del profitto economico. Perseguendo finalità di risparmio a costo di realizzare l’evento, il vertice aziendale ha dunque accettato il rischio del suo verificarsi.

Delle morti avvenute il 6 dicembre 2007, a seguito del violento incendio scoppiato nella linea 5 dello stabilimento torinese, il titolare dei poteri decisionali e di spesa deve quindi rispondere a titolo di dolo, nella forma del dolo eventuale. Questa l’opinione concorde della Procura della Repubblica e della Corte d’Assise di Torino.
Detto altrimenti: pur non essendo la morte lo scopo della suo comportamento – finalizzato ad evitare impegni di spesa giudicati antieconomici – l’imputato ha giudicato probabile il suo verificarsi quale conseguenza del piano d’azione intrapreso per realizzare il proprio interesse (id est: risparmio di spesa), senza tuttavia deflettere dalla
linea di condotta originariamente stabilita.

omissis (leggi l’intero testo al link riportato a fianco…)

(Red)

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