Tirocini formativi per i lavoratori extracomunitari

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 del 27 settembre 2006 è pubblicato il Decreto 24 luglio 2006 del Ministero della Solidarietà Sociale relativo al “Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi per l’anno 2006”.

Il Ministro della Solidarietà Sociale, Ferrero, richiamandosi, in particolare al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 27, comma 1,che tra i casi particolari di ingresso dall’estero, alla lettera f), prevede l’ingresso di persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell’ambito del lavoro subordinato”, considerato che alla data del 30 giugno 2006 non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all’art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 334/2004, ha ritenuto opportuno emanare il Decreto 24 luglio 2006 relativo al “Contingente di ingressi di cittadini stranieri per tirocini formativi e di orientamento per l’anno 2006”.
Per l’anno 2006 è fissata a 10.000 unità la quota di cittadini extracomunitari ammessi a svolgere attività di tirocinio professionale in Italia.
Con il citato decreto ministeriale è anche stabilito che sono autorizzati 5.000 ingressi per gli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione professionale, mentre gli altri 5.000 potranno partecipare a tirocini formativi e di orientamento professionale.

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