La Corte di Cassazione torna sul tema del trasferimento dell’azienda e sulle condizioni di applicabilità ad un ramo della attività aziendale
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza del 7 dicembre 2006 n. 26215, è tornata sul tema della nozione di “trasferimento d’azienda” ribadendo che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. – relativo al trasferimento d’azienda – anche al trasferimento di un ramo della attività aziendale, è necessario che venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica, funzionalizzata allo svolgimento di una attività volta alla produzione di beni e servizi, mentre è da escludersi che il ramo d’azienda possa essere identificato potenzialmente come tale solo al momento del trasferimento quale astratta idoneità ad un’organizzazione futura di attività, altrimenti sarebbe l’imprenditore ad unificare il complesso dei beni.
Si riporta di seguito, per maggior chiarezza, l’art. 2112 del codice civile:
“Trasferimento dell’azienda. (I primi tre commi sono stati così sostituiti dall art.47 della Legge 29 dicembre 1990, n.428.)
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente.
Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).”
Si riporta di seguito, per maggior chiarezza, l’art. 2112 del codice civile:
“Trasferimento dell’azienda. (I primi tre commi sono stati così sostituiti dall art.47 della Legge 29 dicembre 1990, n.428.)
In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L’alienante e l’acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli artt. 410 e 411 Cod. Proc. Civ. il lavoratore può consentire la liberazione dell’alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L’acquirente e tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa dell’acquirente.
Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche in caso di usufrutto o di affitto della azienda (2561 e seguente).”
AG