Trasportatore su strada: parere del garante europeo della protezione dei dati.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 14/1 del 19-1-2008 è pubblicato il Parere del Garante europeo della protezione dei dati , sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l’attività di trasportatore su strada.

Riferendosi, in particolare, alla richiesta di parere a norma dell’articolo 28, paragrafo 2 , del regolamento (CE) n. 45/2001 ricevuta il 29 maggio 2007 dalla Commissione, il Garante europeo della protezione dei dati precisa che tale richiesta è stata ricevuta dal GEPD il 29 maggio 2007 e che una versione riveduta della proposta stessa è stata ricevuta ikl 6 luglio 2007.

La proposta mira a sostituire la direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, al fine di rimediare alle carenze della direttiva stessa. Quest’ultima stabilisce le condizioni minime di onorabilità, idoneità finanziaria e idoneità professionale che le imprese devono soddisfare. Come precisato nella relazione della proposta la direttiva 96/26/CE è parte di un quadro legislativo che da forma al mercato interno del trasporto stradale. La relazione afferma che alcune disposizioni della direttiva sono applicate male o in misura diseguale poiché imprecise, incomplete o non più adatte all’evoluzione che ha interessati il trasporto stradale. Si ritiene pertanto che ciò noccia ad una concorrenza leale e che per il corretto funzionamento del mercato interno dei trasporti su strada, siano necessarie nuove norme.

Nello svolgere il suo compito che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali, il GEPD non discute di tutti questi elementi, ma si concentra sugli sugli elementi della proposta che hanno un’importanza specifica per la protezione dei dati personali.

In particolare, la proposta introduce registri elettronici interconnessi fra tutti gli Stati membri per facilitare lo scambio di informazioni fra questi. Inoltre, la proposta introduce, per le autorità, l’obbligo di inviare un avvertimento ai trasportatori che risultano non rispettare le condizioni di o onorabilità personale, di idoneità finanziaria e di idoneità professionale. Tale obbligo è da annoverare tra le varie norme atte a garantire il rispetto di tali condizioni.

Dunque, la proposta comprende elementi che richiedono il trattamento di dati personali e che rientrano nel campo di applicazione della normativa sulla protezione dei dati.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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