Trasporto di merci pericolose: aggiornate alcune norme comunitarie

Dopo le direttive 2004/110/CE e 2004/111/CE della Commissione, del 9-12-2004, che hanno apportato alcune modifiche al RID e all’ADR, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L 367/23 è stata pubblicata la Direttiva 2004/112/CE della Commissione, del 13-12-2004- che adegua al progresso tecnico la direttiva 95/50/CE del Consiglio sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose.

In relazione all’art. 9 bis della direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose – dopo l’adozione della direttive 2004/110/CE e 2004/111/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004 che aggiornano, con cadenza biennale, al progresso tecnico il RID e l’ADR – è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE n. L 367/23 del 14 dicembre 2004 la Direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004.
Tenendo conto della direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003, che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento della legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, si è reso necessario modificare gli allegati alla direttiva 95/50/CE, conformemente al parere del Comitato per il trasporto di merci pericolose, istituito dalla direttiva 94/55/CE. Le modifiche riguardano gli allegati I, II e III della direttiva 95/50/CE che vengono sostituiti dagli allegati I, II e III della direttiva 2004/112/CE. Tali allegati riguardano il Prospetto riepilogativo (es. luogo di controllo, documenti di bordo, operazione di trasporto) , le Infrazioni indicate in tre categorie di rischio, e che specifica la determinazione della categoria di rischio appropriata, come , ad esempio, le infrazioni per il trasporto di merci per le quali è vietato il trasporto, la fuga di sostanze pericolose, il trasporto con modalità proibite o inadeguate, l’uso di imballaggi non autorizzati, il mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi, il trasporto di merci pericolose senza indicarne la presenza, oppure , come nel caso della Categoria di rischio II, quando un’infrazione alle pertinenti disposizioni ADR comporta un rischio di lesioni personali o danni all’ambiente o quando un’infrazione, come per la III categoria di rischio, comporta un rischio ridotto di lesioni personali o di danni all’ambiente le cui misure correttive non devono essere necessariamente adottate su strada bensì nella sede dell’impresa di trasporti. Il nuovo allegato III riguarda, infine, il Modello di formulario formalizzato per la stesura della relazione destinata alla Commissione e relativa alle infrazioni e sanzioni, riguardante i controlli sul trasporto su strada di merci pericolose (ad esempio, il contenuto di unità di trasporto controllate sulla base del contenuto di carico (e dell’ADR) o il numero delle unità di trasporto non conformi all’ADR).

Fonte: Eur-Lex

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