Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 364/1 del 9 dicembre 2004 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“ Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”).

La risoluzione del Consiglio dell’8 luglio 1996 sulla cooperazione tra le amministrazioni per l’applicazione della normativa relativa al mercato interno riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni e invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda l’esecuzione della normativa. Poiché gli accordi nazionali relativi all’esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall’esecuzione della normativa del mercato interno e, inoltre, la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche responsabili dell’esecuzione nell’individuare, esaminare e far cessare o vietare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori , il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 364/1 del 9 dicembre 2004 – che definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Gli Stati membri si dovranno adoperare affinchè le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscano, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale. Il Regolamento sarà applicato a partire dal 29 dicembre 2005.

Fonte: Eur-Lex

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