Trasporto granaglie alla rinfusa, Decreto 9 ottobre 2006

La Gazzetta Ufficiale n. 260 del 08 novembre 2006 pubblica il Decreto 9 ottobre 2006 , relativo alle navi soggette alla Convenzione SOLAS di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di
scaricazione e caricazione delle stesse.

Il DECRETO 9 ottobre 2006 “Procedure applicative del codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa, adottato dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991. (Decreto n. 1036/2006)” è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 08 novembre 2006.

Il Testo del Decreto 9 ottobre 2006:

Art. 1.
Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano alle navi soggette alla Convenzione SOLAS di qualsiasi stazza, di bandiera italiana o straniera, che approdano nei porti italiani con a bordo granaglie alla rinfusa, in transito o per procedere ad operazioni di scaricazione e caricazione delle stesse.

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(RMP)

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