Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1-9-2007 è pubblicato il Decreto 2 agosto 2007 del Ministero dei trasporti riguardante Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dellautorizzazione allimbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci pericolose.
Il Comandante Generale del Corpo delle capitaneria di porto del Ministero dei trasporti, ha ritenuto necessario, in attesa dellemanazione di specifici decreti del Presidente della Repubblica, procedere ad un aggiornamento delle norme che attualmente disciplinano il trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso, al fine di agevolarne lapplicazione da parte delle autorità marittime e degli operatori del settore, riunendo in un unico contesto, inoltre, le norme che disciplinano il trasporto e gli allibi di gas nonché le procedure amministrative per limbarco e lo sbarco delle merci medesime.
Come recita larticolo 1 del Decreto 2 agosto 2007 1. Le presenti norme stabiliscono i requisiti a cui devono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto alla rinfusa dik merci pericolose allo stato gassoso, nonché le norme per gli allibi e le procedure amministrative per il rilascio dellautorizzazione allimbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.
Lautorità marittima vigila, ai fini della sicurezza della nave, sulle operazioni di imbarco/sbarco e trasferimento del carico, stabilendo le relative modalità tenuto conto delle condizioni locali, delle circostanze speciali.
La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dellautorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, mentre restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.
Il Capo II del Decreto indica le Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa di gas, come i gas ammessi al trasporto, i requisiti di idoneità delle navi cassiere, le certificazioni, ecc.
Il Capo III indica le procedure amministrative per il rilascio dellautorizzazione allimbarco ed il nulla osta allo sbarco, la documentazione e le istruzioni da tenere a bordo.
Il Capo IV indica le operazioni di allibo, ovvero lidoneità delle navi per il trasferimento da una nave allaltra di gas, che può essere effettuato soltanto tra navi in possesso in possesso di apposita certificazione e lindicazione dei gas ammessi al trasferimento da una nave allaltra (ammoniaca, butadiene, butano, butilene, cloruro di etile, cloruro di vinile, etano, etilene, isobutano, metano, miscele butano-propano, propano, propilene).
Come recita larticolo 1 del Decreto 2 agosto 2007 1. Le presenti norme stabiliscono i requisiti a cui devono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto alla rinfusa dik merci pericolose allo stato gassoso, nonché le norme per gli allibi e le procedure amministrative per il rilascio dellautorizzazione allimbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.
Lautorità marittima vigila, ai fini della sicurezza della nave, sulle operazioni di imbarco/sbarco e trasferimento del carico, stabilendo le relative modalità tenuto conto delle condizioni locali, delle circostanze speciali.
La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dellautorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, mentre restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.
Il Capo II del Decreto indica le Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa di gas, come i gas ammessi al trasporto, i requisiti di idoneità delle navi cassiere, le certificazioni, ecc.
Il Capo III indica le procedure amministrative per il rilascio dellautorizzazione allimbarco ed il nulla osta allo sbarco, la documentazione e le istruzioni da tenere a bordo.
Il Capo IV indica le operazioni di allibo, ovvero lidoneità delle navi per il trasferimento da una nave allaltra di gas, che può essere effettuato soltanto tra navi in possesso in possesso di apposita certificazione e lindicazione dei gas ammessi al trasferimento da una nave allaltra (ammoniaca, butadiene, butano, butilene, cloruro di etile, cloruro di vinile, etano, etilene, isobutano, metano, miscele butano-propano, propano, propilene).
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