Che la tratta costituisce una violazione dei diritti umani e un affronto alla dignità e allintegrità delle persone.
Obiettivi della Convenzione sono la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, sia in ambito nazionale che internazionale, collegate o meno alla criminalità organizzata, ed in relazione a tutte le vittime, siano esse donne, bambini o uomini. La Convenzione non riguarda unicamente l< tratta a fini di sfruttamento sessuale, ma anche il lavoro forzato ed altre pratiche di traffico illecito di persone. Il principio fondamentale riguarda, quindi, la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, che devono essere assicurate senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche, difendendo la propria origine nazionale o sociale, lappartenenza ad una minoranza nazionale, la proprietà, la nascita o altra situazione.
Gli scoli perseguiti dalla Convenzione sono riassunti nella formula della P:
1. Prevenire la tratta;
2. Proteggere i diritti umani delle vittime;
3. Perseguire gli autori del reato;
4. Promuovere la cooperazione internazionale.
La Convenzione prevede: misure assistenziali a favore delle vittime (assistenza medica e psicologica; supporto per la loro reintegrazione nel tessuto sociale dorigine; risarcimento dei danni subiti); la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno alle vittime, sia per ragioni umanitarie sia per consentire la cooperazione con le autorità; la previsione della responsabilità penale, civile o amministrative delle persone giuridiche per il reato di tratta; tale responsabilità non pregiudica quella penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato; la cooperazione tra autorità pubbliche, organizzazioni non governative e membri della società civile, al fine di prevenire la tratta e di proteggere le vittime; la nec esosità di condurre campagne di sensibilizzazione verso le potenziali vittime di tratta.
Tra le misure innovative, si segnala, inoltre listituzione di un periodo di recupero e riflessione di almeno trenta giorni, al fine di consentire alla vittima di sottrarsi allinfluenza del trafficante, unitamente alla possibilità di punire i clienti delle vittime di tratta per aver beneficiato delle relative prestazioni. Il monitoraggio dellattuazione della Convenzione è affidato ad un gruppo di esperti indipendenti I(GRETA).
Nel mondo le vittime della tratta, come riporta il sito del Governo, sono stimate in 2.7 milioni, di cui l80% costituito da donne e bambini. In Europa sono circa 500.000 e in Italia più di 30.000.
La Convenzione di Varsavia si ispira alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dellè uomo e delle libertà fondamentali, nonché alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale ed al relativo Protocollo aggiuntivo contro la tratta delle persone, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta delle persone, delle donne e dei bambini, approvati a New York il 15 novembre 2000.
(LG-FF)