Trattamento dati sensibili in materia si salute e sicurezza: in G.U. le nuove autorizzazioni del Garante

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2009 – suppl. ord. n. 12 – le nuove autorizzazioni al trattamento dei dati sensibili e giudiziari emanate dal Garante per la protezione dei dati personali, anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Tali autorizzazioni saranno efficaci per diciotto mesi ed in particolare dal 1° gennaio 2010 sino al 30 giugno 2011.
I sette provvedimenti che riguardano, come in passato, tra gli altri aspetti anche i rapporti di lavoro e i dati sulla salute raccolti anche nell’ambito dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, non recano significative modifiche rispetto a quelle in scadenza, alle quali sono state apportate solo alcune circoscritte integrazioni relative a modifiche normative intervenute nei settori considerati.
L’autorizzazione n. 1 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, in particolare, ha il seguente ambito di applicazione:
“la presente autorizzazione è rilasciata:
a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);
b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;
l’autorizzazione riguarda anche l’attività svolta:
c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;
d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;
e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).”

Tra le finalità del trattamento che vengono elencate, poi, alla lettera f) del punto 3 si precisa che “il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile […] per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività lavorativa o professionale”.
Tra le categorie di dati vengono infine specificati anche quelli relativi agli infortuni e all’idoneità alla mansione e più in particolare i seguenti: “nell’ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all’idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all’appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell’interessato, o comunque relativi anche all’indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.”

AG

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