Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2005 è pubblicato il Provvedimento 30 giugno 2005 del Garante per la protezione dei dati personali riguardante il Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.

Come dichiarato nelle “Considerazioni introduttive” al Provvedimento del 30 giugno 2005 del Garante per la protezione dei dati personali, “il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha riunito in modo organico la normativa di tutela relativa al trattamento dei dati personali e ha offerto all’intera amministrazione pubblica un’occasione significativa per portare a compimento il processo di modernizzazione, in modo da adeguare il proprio assetto organizzativo e funzionale dando idonee risposte alle istanze dei cittadini rivolte al massimo rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. In questo quadro, il Garante rileva, però, con rammarico che numerose amministrazioni pubbliche non hanno dato piena attuazione al Codice.
In particolare, viene segnalato che non state ancora introdotte le garanzie previste in ordine al trattamento di alcune informazioni che riguardano profili particolarmente delicati della sfera privata delle persone, ovvero dei c.d. dati sensibili. La vicenda incide in termini rilevanti sulla sfera dei diritti dei cittadini
Il Provvedimento si sofferma sugli aspetti procedurali sottolineando che diversi documenti del Garante e più di una circolare evidenziano da tempo la problematica e la circostanza, ribadita dal Codice, che le amministrazioni non possono avvalersi di meri atti che, anche se denominati regolamenti, non hanno, anche per la loro eventuale rilevanza solo interna, la necessaria natura di fonte normativa suscettibile di incidere su diritti e libertà fondamentali di terzi. Spetta, dunque, ai soggetti pubblici che trattano i dati adottare l’atto di natura regolamentare, o avvalersi dei poteri ad essi riconosciuti dall’ordinamento di riferimento, oppure promovendo l’adozione di un regolamento da parte della competente amministrazione la quale eserciti poteri di indirizzo e controllo.
Gli atti di natura regolamentare devono essere adottati, in ogni caso, in conformità al Parere del Garante, parere che può essere espresso anche su schemi tipo, il che contribuisce a rendere più organiche le garanzie di riferimento ad altre amministrazioni e semplifica, inoltre, l’iter di approvazione degli atti.

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