Trattori agricoli o forestali: adeguamento delle norme tecniche

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 65/22 del 7 marzo 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/26/CE della Commissione del 2 marzo 2006 che modifica, per adeguarle al progresso tecnico,le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote.

Considerando che i requisiti introdotti dalle direttive citate relative ai trattori agricoli e forestali vanno adeguati ai trattori moderni a ruote, dati i progressi tecnologici registrati sotto il profilo dell’aumento della produttività e della sicurezza, la Commissione ha ritenuto necessario adottare la direttiva 2006/26/CE del 2 marzo 2006.
Fra l’altro, la direttiva che modifica le precedenti direttive in materia, è stata adottata anche per agevolare l’attività internazionale dell’industria comunitaria, allineando le norme comunitarie alle corrispondenti norme vigenti a livello internazionale, in particolare riguardo al peso massimo ammissibile a pieno carico, ai limiti massimi fissati per il livello sonoro all’orecchio dei conducenti, l’armonizzazione della velocità di prova prescritta da regolamenti o da norme tecniche internazionali ed in particolare dal codice 5 dell’OCSE e dalla norma ISO 5131:1996, l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, al fine di soddisfare le esigenze attuali di semplicità del disegno e qualità dell’illuminazione, i requisiti relativi alla metratura e al collegamento degli stessi trattori agricoli o forestali a ruote adeguandoli ai più recenti sviluppi tecnologici, permettendo, ad esempio, l’uso di policarbonati e plastica nei vetri diversi dal parabrezza, per una migliore protezione degli occupanti contro la penetrazione di oggetti estranei nella cabina di guida.
Inoltre, i requisiti dei collegamenti meccanici vanno allineati alla norma ISO 6489-1. Infine, per ridurre il numero e la gravità degli infortuni ed aumentare la sicurezza sul lavoro, vengono stabilite ulteriori disposizioni sulle superfici calde nonché provvedimenti sulla copertura dei morsetti della batteria e sulla prevenzione e dello sganciamento involontario.
Conseguentemente con l’adozione della direttiva 2006/26/CE vengono modificate le direttiva 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE. Dal 1° gennaio 2007, i requisiti delle citate direttive se modificate come previsto dalla nuova direttiva, gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o l’omologazione nazionale e non possono proibire l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio.

Fonte: Eur-Lex

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