Tre Posizioni comuni(CE) del Consiglio sul sistema dei trasporti su strada.

Rispettivamente sulle Gazzette Ufficiali dell’UE C 62 E/1, C 62 E/25 e C 62 E/46 del 17 marzo 2009 sono state pubblicate la Posizione Comune(CE) N. 5/2009, la Posizione Comune (CE) N.6/2009 e la Posizione Comune (CE) n. 7-2009 del Consiglio del 9 gennaio 2009 riguardanti l’adozione di nuovi Regolamenti(CE) sul sistema dei trasporti su strada.

La Posizione Comune(CE) N. 5/2009 è stata adottata dal Consiglio il 9 gennaio 2009 in vista dell’adozione di un Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme comune sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e che abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio. Tale Posizione Comune(CE) parte dalla considerazione che per realizzare un mercato interno dei trasporti su strada caratterizzato da condizioni eque di concorrenza è necessaria l’applicazione uniforme di norme comuni per autorizzare l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci o di persone (“professione di trasportatore su strada”). Tali norme comuni contribuiranno a raggiungere un livello più elevato di qualificazione professionale per i trasportatori su strada, razionalizzare il mercato interno, a migliorare la qualità del servizio, nell’interesse dei trasportatori su strada, dei loro clienti e dell’economia in generale, e a migliorare la sicurezza stradale. Inoltre esse favoriranno l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento da parte dei trasportatori su strada.
La Posizione Comune (CE) N. 6/2009 è stata adottata dal Consiglio il 9 gennaio 2009 in vista dell’adozione di un Regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione).
Tale Posizione Comune (CE) parte dalla considerazione che “Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento(CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasportatori internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, e al regolamento (CE) n. 12/98 del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che stabilisce le condizioni per l’ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro. Ai fini di chiarezza e semplificazione tali regolamenti dovranno essere rifusi in un unico regolamento. Per assicurare un quadro normativo coerente al trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell’intera Comunità, è opportuno che il nuovo regolamento si applichi a tutti i trasporti internazionali effettuati sul territorio Comunitario.
La Posizione Comune (CE) N. 7/2009 è stata adottata dal Consiglio il 9 gennaio 2009 in vista dell’adozione di un Regolamento(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione). Nelle considerazioni si sottolinea che “Occorre apportare un certo numero di modifiche sostanziali al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, relativo all’accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità effettuati in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio, del 25 ottobre 1993, che fissa le condizioni per l’ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro, e la direttiva 2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all’emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada. Ai fini di chiarezza e semplificazione tali atti legislativi dovranno essere fusi in un unico regolamento. L’instaurazione di una politica comune dei trasporti comporta l’eliminazione di qualsiasi restrizione nei confronti del prestatore di servizi di trasporto fondata sulla nazionalità o sul fatto che è stabilito in uno Stato membro diverso da quello in cui i servizi devono essere forniti.

(LG-SP)

Fonte: Eur-Lex

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