TU: il Parere del CNEL, salute e sicurezza nel lavoro

Nell’Assemblea del 25 gennaio 2007, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha espresso il suo Parere sulla “Bozza di disegno di legge delega in tema di tutela della salute e sicurezza nel lavoro” di cui riportiamo il testo nel link.

Nell’Assemblea del 25 gennaio 2007, il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro ha espresso il suo Parere sulla “Bozza di disegno di legge delega in tema di tutela della salute e sicurezza nel lavoro” di cui riportiamo il testo nel link.

Il CNEL in Premessa al documento presentato in occasione dell’Assemblea del 25 gennaio 2007 afferma che l’ente “da tempo ha svolto proprie osservazioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base della elaborazione di studi approfonditi e di un costante confronto con le parti sociali.
Sulla Base di questa esperienza, già in passato si è espresso con alcune pronunce”.
Le osservazioni svolte nella presente pronuncia, avente per oggetto la bozza di disegno di legge delega in tema di tutela della salute e sicurezza nel lavoro partono dalla convinzione che non sia necessaria tanto una nuova compilazione delle numerose norme in materia, quanto la ristruttura di norme determinate, specifiche, che permettano di risolvere alcuni punti critici già evidenziati dal Consiglio.
Tali punti sono, secondo il CNEL:

– omogeneità e unicità di indirizzo e gestione delle norme;

– unicità dell’ attività di controllo e vigilanza;

– coordinamento ed integrazione, razionalizzazione e potenziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca, informazione e formazione in favore delle piccole e medie imprese al fine di massimizzare i risultati e raggiungere anche le imprese più piccole ed i lavoratori ivi impegnati, che oggi superano i quattro milioni di unità produttive, 10 milioni di addetti, con un turn-over annuale molto elevato;

– conferma e sviluppo dei programmi di sostegno alla piccola impresa per il miglioramento delle azioni di prevenzione nei luoghi di lavoro;

– coinvolgimento delle parti sociali nei momenti di elaborazione della politica della prevenzione a livello nazionale, regionale e comunitario anche conformandosi alla Comunità assumendo il modello di partecipazione fondato sulla trilateralità come regola generale;

– valorizzazione ed affermazione delle esperienze della bilateralità, fondata sugli organismi e comitati paritetici costruiti attraverso gli accordi interconfederali in applicazione dell’ articolo 20 del D.Lgs. n. 626/1994, che hanno comportato risultati positivi nelle relazioni aziendali e nella gestione della prevenzione. La affermazione della pratica del tripartitismo comporta un riconoscimento ed un sostegno pubblico alle esperienze degli organismi paritetici.

(RMP)

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