Mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 61 del Decreto legislativo n. 276/2003 e v3, comma 7, del Decreto legislativo n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.
Infatti, il citato art. 3, comma 7, nel prevedere lapplicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto, rimanda per la definizione degli stessi, all’art. 61 del Decreto Legislativo n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e lattività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche ( .) come individuate e disciplinate dallart. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, salva, comunque, lapplicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore”.
(LG-FF)