Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Qual’è la normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche? Questo il quesito posto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la risposta il cui testo riportiamo nel link.

Il Ministero del Lavoro, rispondendo ad un quesito sulla normativa applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell’ambito delle Associazioni sportive dilettantistiche, nella risposta ha evidenziato che nel caso in cui le Associazioni in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto dagli artt. 61 del Decreto legislativo n. 276/2003 e v3, comma 7, del Decreto legislativo n. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabilità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.

Infatti, il citato art. 3, comma 7, nel prevedere l’applicabilità delle norme antinfortunistiche ai lavoratori a progetto, rimanda per la definizione degli stessi, all’art. 61 del Decreto Legislativo n. 276/2003, che espressamente esclude dal campo di applicazione della disciplina relativa ai lavoratori a progetto, fra gli altri, “i rapporti e l’attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche (….) come individuate e disciplinate dall’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”, salva, comunque, l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore”.

(LG-FF)

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