Tutela giudiziaria delle persone con disabilità

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2006 è pubblicata la Legge 1 marzo 2006,n. 67 riguardante “ Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazione”.

La Legge 1 marzo 2006,n. 67, promulgata dal Presidente della Repubblica, promuove, ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità di cui all’articolo 3 della Legge 3 febbraio 1992,n. 104, al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Il testo dell’articolo 3 della citata Legge 3 febbraio 1992,n.104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) recita che i soggetti aventi diritto “ è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinarsi un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Il comma 2 dello stesso articolo 3 della legge recita che “ La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle tirapiedi riabilitazione”.
La nuova Legge 67/2006 precisa che restano salve , nei casi di discriminazioni in pregiudizio delle persone con disabilità relative all’accesso al lavoro e sul lavoro, le disposizioni del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

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