La domanda presentata dalla CVA, che è unimpresa pubblica ai sensi della direttiva 2004/17/CE riguarda le seguenti attività, come illustrate nella medesima:
a) la produzione e la vendita allingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;
b) in alternativa, la produzione e la vendita allingrosso di energia elettrica nel territorio della Zona Geografica Nord; nonché
c) la vendita al dettaglio ai clienti finali sul mercato libero dellenergia elettrica in tutto il territorio della Repubblica Italiana.
Larticolo 30 della direttiva 2004/41/17 dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata lattività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. Lesposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso.
Tale legislazione figura nellallegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dellenergia elettrica rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica. La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dellenergia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.
Pertanto, sulle base di varie considerazione esaminate nella presente decisione, la Commissione ha stabilito (art. 1) che la direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire lesecuzione delle seguenti attività in Italia:
a) produzione e vendita allingrosso di energia nella Zona Nord;
b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sullintero territorio della Repubblica Italiana.
(LG-FF)