UE – Coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 186/44 del 20 luglio 2010 è pubblicata ka Decisione 2010/403/UE della Commissione europea del 14 luglio 2010 che esonera la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella “Zona Nord” dell’Italia e la vendita al dettaglio di energia elettrica ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione in Italia, dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il 15 febbraio 2010 la CVA (Compagnie valdòtaine des eaux SpA – Compagnia Valdostana delle Acque SpA) ha presentato per e-mail alla Commissione europea una domanda ai sensi dell’articolo 30,paragrafo 5, della direttiva 2004/17/CE. Il 15 aprile 2010 la Commissione, per e-mail, ha richiesto informazioni complementari alle autorità italiane e alla CVA. Il 10 maggio 2010 e il 20 maggio le autorità italiane hanno fornito le informazioni richieste tramite e-mail, e, in seguito, a una proroga del termine iniziale, la CVA ha ottemperato il 7 maggio.

La domanda presentata dalla CVA, che è un’impresa pubblica ai sensi della direttiva 2004/17/CE riguarda le seguenti attività, come illustrate nella medesima:
a) la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica italiana;
b) in alternativa, la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nel territorio della Zona Geografica Nord; nonché
c) la vendita al dettaglio ai clienti finali sul mercato libero dell’energia elettrica in tutto il territorio della Repubblica Italiana.

L’articolo 30 della direttiva 2004/41/17 dispone che gli appalti destinati alla prestazione di una delle attività comprese nel campo di applicazione della direttiva non sono soggetti alla direttiva se, nello Stato membro in cui è esercitata l’attività, questa è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’esposizione diretta alla concorrenza è valutata sulla base di criteri oggettivi che tengono conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato le norme della legislazione comunitaria in materia che liberalizzano un determinato settore o parti di esso.

Tale legislazione figura nell’allegato XI della direttiva 2004/17/CE, che per il settore dell’energia elettrica rinvia alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. La direttiva 96/92/CE è stata sostituita dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

Pertanto, sulle base di varie considerazione esaminate nella presente decisione, la Commissione ha stabilito (art. 1) che la direttiva 2004/17/CE non si applica ai contratti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a consentire l’esecuzione delle seguenti attività in Italia:
a) produzione e vendita all’ingrosso di energia nella Zona Nord;
b) fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica Italiana.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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