Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 116/9 del 4 maggio 2007 è pubblicata la Decisione 2007/275/CE della Commissione del 17 aprile 2007 relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti dispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CEE.
Le direttive citate riguardano:
-91/494/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, fissa i principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE;
-97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
A tali direttiva si aggiunge la decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce lelenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti dispezione frontalieri a norma della citata direttiva 97/78/CE del Consiglio che dispone, fra laltro, che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti dispezione frontalieri.
Dato che i controlli veterinari ai posti dispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata (NG) di cui al regolamento(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Conseguentemente, lelenco contenuto nellallegato alla Decisione della Commissione del 17 aprile 2007 sostituisce lelenco dei prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE.
-91/494/CE del Consiglio, del 15 luglio 1991, fissa i principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE;
-97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità.
A tali direttiva si aggiunge la decisione 2002/349/CE della Commissione, del 26 aprile 2002, che stabilisce lelenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti dispezione frontalieri a norma della citata direttiva 97/78/CE del Consiglio che dispone, fra laltro, che i prodotti di origine animale elencati nella decisione medesima siano sottoposti a controllo veterinario ai posti dispezione frontalieri.
Dato che i controlli veterinari ai posti dispezione frontalieri vengono effettuati in stretta collaborazione con i funzionari doganali, come base per la scelta delle partite di merci è opportuno utilizzare un elenco di prodotti che rinvii alla nomenclatura combinata (NG) di cui al regolamento(CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Conseguentemente, lelenco contenuto nellallegato alla Decisione della Commissione del 17 aprile 2007 sostituisce lelenco dei prodotti di cui alla decisione 2002/349/CE.
Fonte: Eur-Lex
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