I termini utilizzati nel presente regolamento interno per indicare funzioni e incarichi devono sempre intendersi riferiti a persone di entrambi i sessi.
Dopo la premessa di cui sopra viene stabilito che gli organi del Comitato sono lAssemblea plenaria, il Presidente, lUfficio di presidenza e le Commissioni.
Conformemente al disposto dellarticolo 300 del trattato sul funzionamento dellUnione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nellambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a unassemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nellinteresse generale dellUnione.
Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:
a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;
b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
c) adozione del programma politico del Comitato allinizio di ogni mandato;
d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dellUfficio di presidenza;
e) costituzione delle commissioni;
f) adozione e revisione del regolamento interno del Comitato;
g) decisione sulla presentazione di un ricorso davanti alla Corte di giustizia dellUnione europea, adottata previa verifica del numero legale di cui allarticolo 21, paragrafo 1, prima fase a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della Commissione competente che agisce in conformità agli articoli 53 e 54. Qualora lassemblea decida per lintroduzione del ricorso, il presidente presenta il ricorso a nome del Comitato.
Il presidente del Comitato convoca lassemblea plenari almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dallUfficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dellanno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nellarco di uno o più giorni di seduta.
Allinizio di ogni mandato quinquennale, lAssemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla composizione e al loro mandato su proposta dellUfficio di presidenza. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.
In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, previa approvazione dellUfficio di presidenza, dei gruppi di lavoro i cui membri possono farsi assistere da esperti che possono partecipare alle riunioni delle commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro.
LAssemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi componenti in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi componenti, alladozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dellUnione europea.
(LG-FF)