UE – Il nuovo regolamento interno del Comitato delle Regioni.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 6/14 del 9 gennaio 2010 è pubblicato, nell’ambito dei Regolamenti interni e di procedura dell’Unione europea, il Regolamento Interno del Comitato delle Regioni.

Il Comitato delle Regioni, a norma dell’articolo 306, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ha adottato, in data 3 dicembre 2009, il nuovo regolamento interno.

I termini utilizzati nel presente regolamento interno per indicare funzioni e incarichi devono sempre intendersi riferiti a persone di entrambi i sessi.
Dopo la premessa di cui sopra viene stabilito che gli organi del Comitato sono l’Assemblea plenaria, il Presidente, l’Ufficio di presidenza e le Commissioni.
Conformemente al disposto dell’articolo 300 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti delle collettività regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell’interesse generale dell’Unione.

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

a) adozione di pareri, rapporti e risoluzioni;
b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
c) adozione del programma politico del Comitato all’inizio di ogni mandato;
d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell’Ufficio di presidenza;
e) costituzione delle commissioni;
f) adozione e revisione del regolamento interno del Comitato;
g) decisione sulla presentazione di un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea, adottata –previa verifica del numero legale di cui all’articolo 21, paragrafo 1, prima fase – a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della Commissione competente che agisce in conformità agli articoli 53 e 54. Qualora l’assemblea decida per l’introduzione del ricorso, il presidente presenta il ricorso a nome del Comitato.

Il presidente del Comitato convoca l’assemblea plenari almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall’Ufficio di presidenza nel corso del terzo trimestre dell’anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell’arco di uno o più giorni di seduta.
All’inizio di ogni mandato quinquennale, l’Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla composizione e al loro mandato su proposta dell’Ufficio di presidenza. La composizione delle commissioni deve riflettere la composizione del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.

In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire, previa approvazione dell’Ufficio di presidenza, dei gruppi di lavoro i cui membri possono farsi assistere da esperti che possono partecipare alle riunioni delle commissione o di uno dei suoi gruppi di lavoro.

L’Assemblea plenaria decide a maggioranza dei suoi componenti in merito alla necessità di rivedere il presente regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme. Essa incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione ed un progetto sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi componenti, all’adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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