UE – Istituzione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 403/9 del 30 dicembre 2006 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.

L’uguaglianza fra uomini e donne è un principio fondamentale dell’Unione Europea. L’articolo 2 del trattato costitutivo stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente l’articolo 3, paragrafo 2 del trattato stesso stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività , garantendo in tal modo l’integrazione della dimensione dell’uguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.
In coerenza con tali principi , il Consiglio “occupazione, politica sociale, salute e consumatori” dell’1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dell’Istituzione di un Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.
L’Istituto dovrà applicare la legislazione comunitaria pertinente sia all’accesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento(CE)n.1049/2001 che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento(CE)n. 45/2001.
Il regolamento(CE)1922/2006 del 20 dicembre 2006 stabilisce che gli obiettivi generali dell’Istituto sono quelli di sostenere e rafforzare la promozione dell’uguaglianza di genere, compresa l’integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell’UE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle attività degli Stati membri per conseguire tali obiettivi.
L’Istituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquisire o alienare beni ed immobili e stare in giudizio
Per l’adempimento dei propri compiti l’Istituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.

Fonte: Eur-Lex

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