Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 403/9 del 30 dicembre 2006 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che istituisce un Istituto europeo per luguaglianza di genere.
Luguaglianza fra uomini e donne è un principio fondamentale dellUnione Europea. Larticolo 2 del trattato costitutivo stabilisce che la parità tra uomini e donne è uno dei compiti fondamentali della Comunità. Analogamente larticolo 3, paragrafo 2 del trattato stesso stabilisce che la Comunità mira ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue attività , garantendo in tal modo lintegrazione della dimensione delluguaglianza tra uomini e donne in tutte le politiche della Comunità.
In coerenza con tali principi , il Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dellIstituzione di un Istituto europeo per luguaglianza di genere.
LIstituto dovrà applicare la legislazione comunitaria pertinente sia allaccesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento(CE)n.1049/2001 che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento(CE)n. 45/2001.
Il regolamento(CE)1922/2006 del 20 dicembre 2006 stabilisce che gli obiettivi generali dellIstituto sono quelli di sostenere e rafforzare la promozione delluguaglianza di genere, compresa lintegrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dellUE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle attività degli Stati membri per conseguire tali obiettivi.
LIstituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquisire o alienare beni ed immobili e stare in giudizio
Per ladempimento dei propri compiti lIstituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.
In coerenza con tali principi , il Consiglio occupazione, politica sociale, salute e consumatori dell1-2 giugno 2004 e il Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004 si sono espressi a favore dellIstituzione di un Istituto europeo per luguaglianza di genere.
LIstituto dovrà applicare la legislazione comunitaria pertinente sia allaccesso del pubblico ai documenti di cui al regolamento(CE)n.1049/2001 che alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali di cui al regolamento(CE)n. 45/2001.
Il regolamento(CE)1922/2006 del 20 dicembre 2006 stabilisce che gli obiettivi generali dellIstituto sono quelli di sostenere e rafforzare la promozione delluguaglianza di genere, compresa lintegrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dellUE in materia di uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare la Commissione, e alle attività degli Stati membri per conseguire tali obiettivi.
LIstituto è dotato di personalità giuridica. In ciascuno degli Stati membri ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti. In particolare esso può acquisire o alienare beni ed immobili e stare in giudizio
Per ladempimento dei propri compiti lIstituto collabora con organizzazioni ed esperti degli Stati membri come gli enti per le pari opportunità, i centri di ricerca, le università, le organizzazioni non governative e le parti sociali, nonché con le pertinenti organizzazioni a livello europeo o internazionale e con i paesi terzi.
Fonte: Eur-Lex
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