Nell Allegato I del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione del 17 aprile 2008 è contenuto lelenco dei paesi terzi menzionato nell articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.
Per ogni paese terzo l elenco riporta le informazioni idonee a consentire l identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui al regolamento(CE) precedentemente citato, indicando in particolare:
a) l autorità, l organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell importazione nella Comunità:
b) l autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.
La Commissione europea esamina se includere un paese terzo nell elenco di cui all allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo. La domanda d inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessità per accertare che le condizioni del regolamento(CEE) n. 2092/91 siano soddisfatte, in particolare le norme di produzione applicate nel paese terzo, i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l impiego in qualità dei fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendanti del terreno, gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione.
(LG-FF)