UE-Metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’ UE L 108/8 del 18-4-2008 è pubblicato il Regolamento(CE) n. 345/2008 della Commissione del 17 aprile 2008 che stabilisce modalità d’ applicazione del regime d’ importazione dai paesi terzi, previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’ indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.

Il citato regolamento (CE) n. 2092/91 stabilisce che i prodotti importati da paesi terzi possono essere commercializzati quando siano originari di un paese terzo che applichi norme di produzione e modalità di controllo equivalenti a quelle della Comunità e che sia incluso in un elenco che deve essere redatto dalla Commissione.

Nell’ Allegato I del regolamento (CE) n. 345/2008 della Commissione del 17 aprile 2008 è contenuto l’elenco dei paesi terzi menzionato nell’ articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Per ogni paese terzo l’ elenco riporta le informazioni idonee a consentire l’ identificazione dei prodotti disciplinati dal regime di cui al regolamento(CE) precedentemente citato, indicando in particolare:
a) l’ autorità, l’ organismo o gli organismi del paese terzo, competenti per il rilascio dei certificati di ispezione in vista dell’ importazione nella Comunità:
b) l’ autorità o le autorità di controllo del paese terzo e/o gli organismi privati abilitati dal paese terzo al controllo degli operatori.

La Commissione europea esamina se includere un paese terzo nell’ elenco di cui all’ allegato I del presente regolamento dopo aver ricevuto la domanda d’ inclusione, presentata dalla rappresentanza del paese terzo. La domanda d’ inclusione dovrà essere completata con un fascicolo tecnico redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità e comprendente tutte le informazioni di cui la Commissione necessità per accertare che le condizioni del regolamento(CEE) n. 2092/91 siano soddisfatte, in particolare le norme di produzione applicate nel paese terzo, i prodotti di cui, durante la fase della produzione agricola, è autorizzato l’ impiego in qualità dei fitofarmaci, detergenti, fertilizzanti o ammendanti del terreno, gli ingredienti di origine non agricola ammessi nei prodotti trasformati, nonché i processi e i trattamenti autorizzati durante la trasformazione.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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