La Direttiva 2004/93/CE della Commissione del 21 settembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 300/13 del 25-9-2004 che modifica la direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.
Richiamandosi alla direttiva 76/768/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976 concernente in ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici e dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP), la Commissione europea ha adottato la direttiva 2004/93/CE del 21 settembre 2004 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 300/13 del 25 settembre 2004- che modifica la citata direttiva 76/768/CEE per adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III.
Tale direttiva, già modificata dalla direttiva 2003/15/CE, vieta limpiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene,mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui allallegato I della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative ,regolamentari e amministrative relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose, consentendo,però, limpiego delle sostanze classificate nella categoria 3 previa valutazione e approvazione da parte da parte del SCCNFP. Poiché talune sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 della direttiva 67/548/CE non sono ancora contenute nellelenco dellallegato II alla direttiva 76/768/CEE, con la nuova direttiva vengono inserite in tale allegato,così come devono essere incluse nello stesso allegato le sostanze classificate come CMR,a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per limpiego nei prodotti cosmetici. Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte prima dellallegato III alla direttiva 76/68/CEE vanno invece eliminate da tale allegato. Pertanto, le sostanze inserite nel nuovo allegato II risultano essere circa 700, tra i quali, ad esempio, il solfato di nichel, il bromoetano,il nichel, i Sali alcalini di pentaclorofenolo, lesano, i distillati, estratti e residui di petrolio, la paraffina molle, olii lubrificanti di petrolio, idrocarburi, olii paraffinici, lacrilonitrile, lo ftalato di disutile, lossido di clorometile e metile, gli idrocarburi aromatici, cere paraffiniche, gas di petrolio liquefatti, ecc.
Tale direttiva, già modificata dalla direttiva 2003/15/CE, vieta limpiego nei prodotti cosmetici di sostanze classificate come cancerogene,mutagene o tossiche ai fini della riproduzione (CMR) della categoria 1, 2 e 3 di cui allallegato I della direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative ,regolamentari e amministrative relative alla classificazione, allimballaggio e alletichettatura delle sostanze pericolose, consentendo,però, limpiego delle sostanze classificate nella categoria 3 previa valutazione e approvazione da parte da parte del SCCNFP. Poiché talune sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 della direttiva 67/548/CE non sono ancora contenute nellelenco dellallegato II alla direttiva 76/768/CEE, con la nuova direttiva vengono inserite in tale allegato,così come devono essere incluse nello stesso allegato le sostanze classificate come CMR,a meno che non siano state valutate dal SCCNFP e ritenute accettabili per limpiego nei prodotti cosmetici. Le sostanze classificate come CMR delle categorie 1 e 2 elencate nella parte prima dellallegato III alla direttiva 76/68/CEE vanno invece eliminate da tale allegato. Pertanto, le sostanze inserite nel nuovo allegato II risultano essere circa 700, tra i quali, ad esempio, il solfato di nichel, il bromoetano,il nichel, i Sali alcalini di pentaclorofenolo, lesano, i distillati, estratti e residui di petrolio, la paraffina molle, olii lubrificanti di petrolio, idrocarburi, olii paraffinici, lacrilonitrile, lo ftalato di disutile, lossido di clorometile e metile, gli idrocarburi aromatici, cere paraffiniche, gas di petrolio liquefatti, ecc.
Fonte: Eur-Lex
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